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Cronaca Lusciano

Complesso alberghiero 'stoppato' dal Tar: negato maxi risarcimento

Il giudice rigetta le richieste dell'imprenditore Verolla

Stop al complesso alberghiero in via Lucarelli a Lusciano. Il progetto del 2006 presentato dall’imprenditore Isidoro Verolla non vedrà mai la luce (almeno secondo quanto dicono i giudici). A deciderlo la sezione Ottava del tribunale amministrativo regionale della Campania (presidente Francesco Gaudieri) che ha rigettato il ricorso di Verolla (difeso dall’avvocato Luigi Roma) contro il Comune di Lusciano (difeso dall’avvocato Giuseppe Somma). L’imprenditore aveva chiesto la condanna dell’amministrazione comunale di Lusciano e il risarcimento dei danni di 2 milioni e 400mila euro circa per i “danni derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria in relazione alla richiesta di permesso in variante secondo la procedura speciale finalizzata alla realizzazione di un complesso alberghiero su una superficie di 5286 mq in via Lucarelli a Lusciano”. In poche parole l’imprenditore chiedeva i danni perché dal 2006 ad oggi non si era potuto avviare la procedura di realizzazione del complesso alberghiero con un danno che quindi si avvicinava ai 2 milioni e mezzo di euro.

Tutta la ‘querelle’ parte il 27 marzo 2006 quando l’imprenditore chiedeva al Comune un permesso in variante secondo la procedura speciale finalizzata alla realizzazione di un complesso alberghiero, allegando tutta la documentazione necessaria”. Le carte arrivarono in Regione con l’ente sovracomunale che il 10 dicembre 2007 chiese ulteriori documenti sollecitando poi il Comune in più occasioni. Fatto sta che si arriva dopo oltre 10 anni, precisamente nel novembre 2018, con la comunicazione dell’Ente luscianese dei motivi ostativi l’accoglimento dell’istanza. Secondo la difesa del Comune di Lusciano “con l’adozione del Piano degli insediamenti produttivi era sopravvenuta l’impossibilità per l’Ente di rilasciare il permesso in variante secondo la procedura speciale, attesa la sufficienza delle aree a destinazione turistico alberghiera”. Secondo invece la difesa dell’imprenditore Verolla “se l’amministrazione comunale avesse concluso il procedimento entro il termine di 90 giorni l’istanza sarebbe stata verosimilmente accolta”. 

E quindi ecco che entrando nel merito il giudice dice che “il ricorso è infondato e deve essere respinto”, e spiega anche i motivi. Il giudice dice che “la Conferenza di Servizi era stata indetta in quanto per la realizzazione del complesso alberghiero in zona agricola era necessaria una variante al PRG. Nelle more dello svolgimento della Conferenza è intervenuta la sentenza del T.A.R. sancendo la sufficienza di aree PIP nel Comune di Lusciano che ha reso impossibile il rilascio del permesso di costruire”. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato inoltre che “l’eventuale esito positivo della conferenza di servizi non è in alcun modo vincolante per il Consiglio comunale, il quale, siccome organo titolare della potestà pianificatoria, resta pienamente padrone della propria autonomia e discrezionalità, potendo discostarsi dalla proposta di variante e respingerla senza alcun dovere di motivazione puntuale o “rafforzata”, in quanto l’esito della conferenza non comporta il sorgere di alcun affidamento né di aspettative qualificate in capo al proponente”.

Quindi “ove la Conferenza di Servizi si fosse conclusa nel termine di 90 giorni il Consiglio Comunale non è poi detto che avrebbe poi adottato la variante proposta”. Sembra al contrario più probabile, come sostenuto dalla difesa comunale, che “il Consiglio comunale non avrebbe dato seguito alla proposta di variante dal momento che aveva appena approvato un piano degli insediamenti produttivi (ivi incluse le strutture alberghiere)”. 

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