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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Casal di Principe

Casalesi in Veneto, svolta in Cassazione per il direttore di banca

Annullata in parte l'ordinanza. Respinti i ricorsi di altri 3 arrestati, tra cui anche il poliziotto

Arriva dalla Cassazione la svolta per uno degli indagati dell'inchiesta sull'infiltrazione del clan dei Casalesi in Veneto che ha creato, nei mesi scorsi, un vero e proprio terremoto politico-giudiziario nella città di Eraclea ed in altri comuni del Nord Est. Sui quattro ricorsi presentati agli ermellini per chiedere la scarcerazione di altrettanti indagati, infatti, uno è stato accolto in parte. E' quello che interessa il direttore di banca Denis Poles, veneto di 47 anni, che si è visto annullare in parte l'ordinanza di custodia cautelare che lo ha colpito, con gli atti che sono stati inviati nuovamente al tribunale del Riesame di Venezia per una nuova pronuncia.

Secondo la Procura, infatti, Poles, nella veste di direttore delle filiali di Jesolo e di Musile di Piave del Monte dei Paschi di Siena, "avrebbe offerto un costante e specifico apporto all'espansione del gruppo criminale" guidato da Luciano Donadio, considerato dagli inquirenti il punto di riferimento delle famiglie Schiavone e Bidognetti in Veneto, "fornendo il proprio qualificato contributo al Donadio onde consentirgli di implementare l'operatività del complesso sistema societario da questi congegnato allo scopo di realizzare una moltitudine di reati di frode che consentivano al gruppo di autofinanziarsi". Secondo gli ermellini "l'elencazione delle condotte tenute dall'indagato da direttore di due filiali del Monte dei Paschi di Siena sedenti nella provincia veneziana, dimostrativi di un rapporto privilegiato intrattenuto con il Donadio, ampliatosi nel corso degli anni e accorsatosi di speciali precauzioni in ragione della conoscenza da parte del prevenuto dell'opacità del profilo dell'interlocutore, attinto da un precedente per usura, rende ragione del convincimento maturato dai giudici di merito circa l'esistenza della materialità del delitto di cui all'art. 110 e 416-bis codice penale".

Ma al tempo stesso non convince l'impianto accusatorio per quel che concerne l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. "La giurisprudenza di legittimità - scrivono gli ermellini nelle motivazioni - ha, sin di recente, ribadito il principio secondo il quale, in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo, occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento, agendo con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio, dovendo escludersi la sufficienza del dolo eventuale inteso come mera accettazione da parte del concorrente del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile".

Ma per i giudici della Quinta Sezione della Cassazione "la volontà di agevolare la congrega mafiosa" secondo l'accusa risalirebbe dal fatto che "il direttore di banca indagato" abbia "coadiuvato Donadio nel compimento di atti gestori di società di cui questi non era titolare, suggerendogli gli accorgimenti più opportuni per eludere i sistemi di controllo antiriciclaggio predisposti dall'istituto di credito e per ottenere finanziamenti non altrimenti percepibili da un soggetto dotato di scadente merito creditizio". Tale argomentazione, aggiungono, "piuttosto che essere modulata sullo schema del dolo diretto, lo è su quelle del dolo eventuale, risultando da essa che il rafforzamento del sodalizio criminale capeggiato dal Donadio, integrante l'evento del contributo causale del Poles, fosse stato, tutt'al più, da questi previsto, accettato e perseguito come risultato possibile o probabile del proprio agire, e non, invece, come la conseguenza certa o, comunque, altamente probabile del medesimo. Ciò comporta la cassazione dell'ordinanza scrutinata ed il rinvio al giudice di merito, che nel riesaminare la questione della coscienza e volontà dell'indagato di offrire un contributo eziologicamente efficiente al sodalizio criminale facente capo Donadio, si atterrà al principio di diritto secondo il quale la condotta del concorrente esterno in associazione di tipo mafioso deve essere animata dal dolo diretto di contribuire al mantenimento e al rafforzamento dell'associazione di tipo mafioso".

Destino diverso, invece, hanno avuto i ricorsi presentati da Antonio Cugno di 56 anni, e Valentino Piezzo, 33 anni, che sono accusati di essere intestatari fittizi di quote di società in realtà controllate da Donadio. Così come è stato respinto il ricorso presentato dal polizotto Pasqual Moreno, veneto di 55 anni, che si è interessato per la pratica dell'apertura della sala scommesse (che secondo l'accusa faceva sempre parte dell'impero di Donadio), dando anche informazioni riservate al suo amico. In un'occasione, inoltre, nel dicembre 2013, secondo gli atti d'accusa, Moreno "su richiesta di Donadio, pur essendo fuori dal servizio, in occasione dell'aggressione posta in essere da Antonio Puoti, Adriano Donadio ed Antonio Cugno, ai danni di un gruppo di skinhead al fine di evitare l'arresto degli stessi Puoti e Donadio Adriano ed a tal fine relazionandosi ripetutamente con il personale della volante del Commissariato e poi con il comandante della stazione Carabinieri di Eraclea presso il quale interveniva in favore dei predetti garantendo che si trattava di bravi ragazzi"

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