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Giovedì, 18 Aprile 2024
Cronaca Casal di Principe

Costruisce casa in zona agricola e dovrà abbatterla

E' arrivata l'ordinanza di demolizione dopo il blitz di polizia municipale e ufficio tecnico

Meno di una settimana fa il blitz della polizia municipale di Casal di Principe insieme al responsabile del Settore Urbanistica del Comune, Alessandro Cirillo. Dai controlli è emerso che il signor G. D. L. abbia realizzato un immobile completamente abusivo che dovrà essere demolito il prima possibile, o almeno questo c’è scritto nell’ordinanza di demolizione firmata dal dirigente. Stiamo parlando di un fabbricato in cemento armato costituito da un piano fuori terra oltre al piano seminterrato, per una volumetria complessiva di circa 850 metri cubi ma anche di un muro di cinta a delimitazione del lotto di terreno, edificato in muratura di blocchi di laterizio e papillo. Perché risulta abusivo? Perché in pratica l’immobile è stato realizzato in una zona non idonea a nuova costruzioni e il dirigente scrive che in quella particella di terreno si è creato, dopo un frazionamento, “quel fenomeno di lottizzazione “cartolare” ovvero formata in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa, andando quindi a contrastare qualsivoglia previsione programmatica del territorio”.

Attualmente il corpo di fabbrica risulta ricadente in zona omogenea C2 - zone di integrazione residenziale - ma l’immobile resta essere realizzato “tra maggio 2004 e marzo 2005, ovvero edificato nel periodo nel quale era ricadente in zona agricola semplice”. Nel provvedimento si fa inoltre notare che “l’ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un’attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell’esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi”. Poi si continua dicendo che “come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso”.

Quindi “il rispristino dello stato dei luoghi risulta essere l’unico atto idoneo ad arrecare una piena soddisfazione all’interesse pubblico alla rimozione delle opere in contrasto con la disciplina urbanistica”. In in caso di inottemperanza, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”. Si ordina quindi al proprietario “di provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione di tutte le opere abusive e consistenti nella demolizione dell’intero fabbricato, del muro di cinta e di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza con avvertenza che in mancanza e decorso inutilmente il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione delle opere abusivamente realizzate e che sia stato ripristinato lo stato dei luoghi, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune”.

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