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Cronaca San Cipriano d'Aversa

"Nicola Schiavone attendibile", ecco perché è stato confermato l'arresto del cassiere dei Casalesi

Le motivazioni con le quali la Cassazione ha negato la scarcerazione a Capoluongo

La narrazione del collaboratore di giustizia Nicola Schiavone (figlio del capoclan dei Casalesi Francesco Schiavone Sandokan) è attendibile tanto che, seppur quelle degli altri pentiti sono risalenti nel tempo, la posizione detentiva di Giacomo Capoluongo non può essere modificata. E’ quello che hanno scritto i giudici della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (presidente Angelo Costanzo) motivando la decisione di non accogliere il ricorso presentato dagli avvocati del 63enne di San Cipriano d’Aversa coinvolto nell’inchiesta e considerato dalla Dda il cassiere dei Casalesi.

“Le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori Orabona e Schiavone che rappresentano l'architrave dell’accusa - scrivono i giudici nelle motivazioni rese note solo da pochi giorni - sono dettagliate e provengono da soggetti, particolarmente il secondo, che hanno rivestito ruoli di rilievo all'interno del clan, sì da poterne desumere una loro approfondita conoscenza delle vicende riguardanti lo stesso”. Ed aggiungono: “Con riferimento alle dichiarazioni di quest’ultimo (Schiavone, nda), poco rileva la circostanza che egli non abbia mai parlato di una rituale affiliazione di Capoluongo alla consorteria, perché da esse emerge un costante e qualificato rapporto collaborativo diretto tra quegli ed i vertici assoluti dell'organizzazione, anche in operazioni di grandissimo rilievo economico, indiscutibilmente valutabile come significativo e consapevole apporto al rafforzamento di quella: ciò che è sufficiente ad integrare una condotta partecipativa penalmente rilevante, anche sotto il profilo della c.d. "affectio", come l'ordinanza specificamente evidenzia”.

Per quel che concerne le dichiarazioni degli altri collaboratori “esse - scrivono gli ermellini - effettivamente attengono, per lo più, a periodi risalenti nel tempo e contengono informazioni non sempre specifiche. Tutte, però, ed in questo senso sono valorizzate nell'ordinanza in modo appropriato, coincidono su alcuni punti qualificanti, quali la stretta collaborazione in affari del Capoluongo con Schiavone; il suo rapporto privilegiato, ancor prima, con il capoclan Zagaria, di cui ha garantito la lunga latitanza, mettendogli a disposizione anche la propria casa per riunioni segrete con politici ed imprenditori; le ragioni del loro dissidio, ovvero l'impegno, non mantenuto da Zagaria, di adoprarsi per consentire l'apertura di una farmacia per la moglie di Capoluongo: e, quanto meno su tutti questi aspetti, indiscutibilmente significativi, quelle voci non sono contraddette da altre dissonanti. In particolare, anche la valorizzazione del rapporto con Zagaria, compiuta dal Tribunale, non appare un fuor d'opera, perché, se è vero che tale vicenda si colloca in un periodo anteriore a quello interessato dalla contestazione provvisoria, essa comunque rappresenta un dato indubbiamente sintomatico del profondo e risalente coinvolgimento del Capoluongo in quel contesto criminale, che ben può essere utilizzato per lumeggiare la sua condotta successiva, e quindi quale - ulteriore - elemento logico di conforto all'ipotesi di una sua partecipazione al clan in anni posteriori”.

Su queste basi, i giudici della Sesta Sezione della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso, condannato Capoluogo al pagamento delle spese processuali ed alla somma di 2mila euro alla Cassa delle ammende. 

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