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Cronaca Maddaloni

“La confessione non basta”. Il complice del dirigente comunale resta in carcere

La Cassazione rende note le motivazioni con cui ha respinto l’istanza di scarcerazione

L’essersi costituito in carcere e la conseguenze confessione non bastano per ottenere la libertà. E’ quanto ha messo la Corte di Cassazione presieduta da Adriano Iasillo respingendo l’istanza di scarcerazione presentata dall’avvocato di Michele Maravita, il 31enne di Caserta arrestato nell’ambito dell’inchiesta sui brasiliani naturalizzati grazie alla compiacenza del dirigente del Comune di Maddaloni Giuseppe Cembrola, responsabile dell’ufficio Anagrafe. Maravita ha provato ad ottenere la scarcerazione (dopo che il tribunale del Riesame gliel’aveva negata) tramite ricorso in Cassazione, ma gli ermellini non hanno cambiato idea. 

“Nel caso in esame - si legge nelle motivazioni - è stato accertato che gli stranieri di origine brasiliana si procuravano in territorio italiano la falsa documentazione attestante la cittadinanza al fine di poter fare ingresso irregolare nel Regno Unito, appunto come cittadini italiani, e quindi poter soggiornare in quel Paese come cittadini dell'Area economica europea. Il Tribunale ha precisato, in fatto, che non risulta che questi cittadini stranieri, al momento dell'ingresso in Italia per la costituzione della falsa documentazione, avessero già un titolo di permanenza nel Regno Unito, senza che possa rilevare in senso contrario alla configurabilità della fattispecie il fatto che avessero valido titolo temporaneo per fare ingresso in Italia. Il fine della articolata condotta criminosa era infatti l'ingresso irregolare nel Regno unito, rispetto al quale comunque non risulta - è appena il caso di ribadire - che vi fosse una pregressa situazione di permanenza irregolare”.

Ed aggiungono: “Il Tribunale (del Riesame, nuda) ha opportunamente messo in evidenza che, in ragione del tipo di contestazione, vige la doppia presunzione relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare, aggiungendo che non risultano dati di fatto che possano superare le presunzioni. In particolare ha rilevato che la confessione, meglio definita come tardiva ammissione di responsabilità, non può giovare al superamento delle presunzioni appunto perché, in ragione del modo e dei tempi in cui è avvenuta, non è apprezzabile quale indice di una effettiva resipiscenza, anche in ragione dell'assenza di un contributo in punto di ricostruzione degli addebiti”. 

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