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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Frignano

Azienda di trasporti chiusa dal Comune ma il giudice ribalta tutto

Il Tar della Campania accoglie il ricorso dei proprietari e condanna l'Ente al pagamento anche delle spese

Azienda di trasporti fa ricorso contro il Comune e ottiene una ‘sonora’ vittoria dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. La società ha vinto il ricorso presentato contro il Comune di Frignano ottenendo l’annullamento dell’ordinanza avente ad oggetto la “sospensione di qualsiasi attività commerciale e/o terziaria e ripristino dello stato dei luoghi secondo la originaria configurazione” sui terreni da loro posseduti. Stiamo parlando di un lotto di terreno di circa 5.000 mq in zona D2 (Insediamenti produttivi di tipo artigianale e commerciale) e la restante parte in zona E (Zona agricola) e l’azienda da anni è impegnata nell’attività di spedizione, trasporto e consegna per conto terzi.

Nel giugno 2011 le originarie proprietarie del terreno comunicavano l’inizio dei lavori per la realizzazione di un muro di cinta e successivamente i nuovi proprietari dell’area comunicavano al Comune i lavori di manutenzione del muro di recinzione esistente con la realizzazione di impianti di irrigazione. Poi succede cje nel 2021, precisamente il 14 giugno, il Comune di Frignano, sulla base del rapporto della Polizia Municipale, ordinava “di provvedere alla sospensione ad horas di ogni attività di commercio e/o servizi”.

Si finisce quindi in tribunale col giudice che sottolinea come “l’ordinanza dispone, genericamente, la sospensione dell’attività commerciale, nonché il ripristino dello stato dei luoghi e ciò, sul piano urbanistico-edilizio” ma “sia il muro di recinzione che l’esercizio dell’attività di spedizione e trasporto sono esonerati dal rilascio di un provvedimento autorizzatorio, poiché soggiacciono ad appositi regimi amministrativi di liberalizzazione per modo che i lavori di recinzione dell’appezzamento di terreno, e la relativa manutenzione, risultano riconducibili agli interventi soggetti a Scia”. Anche perché questi lavori sono stati “tempestivamente e compiutamente segnalati all’amministrazione resistente”.

Con riguardo al divieto di prosecuzione dell’attività commerciale, inoltre, appare necessario evidenziare che l’amministrazione “non ha adottato alcuna motivazione a sostegno dell’ordinanza, né tantomeno prescritto le misure necessarie alla conformazione dell’attività intrapresa, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime”.

Quindi il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) lo accoglie e condanna il Comune al pagamento di 2mila euro ai ricorrenti.
 

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