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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca

Il Comune non lo assume da 10 anni, il caso arriva in Cassazione

Il Tar solleva il conflitto di giurisdizione col tribunale ordinario

Da dieci anni è in attesa di una ‘chiamata’ dal Comune di Caserta che avrebbe dovuto assumerlo, ma dopo dieci anni dovrà attendere che la Corte di Cassazione decida sul conflitto di giurisdizione tra Tar Campania e tribunale ordinario di Napoli. Il presidente della Quinta Sezione del tribunale amministrativo campano Maria Abbruzzese ha infatti inviato gli atti alla sezione unite chiedendo che decida sul confitto conflitto di giurisdizione.

Il ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica per titoli e colloquio, riservata alle categorie protette di cui alla legge 68/99, indetta con avviso pubblico del 30 luglio 2007 dal Comune di Caserta, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 16 unità (elevate a 20 con delibera giuntale numero 46/2010) in vari profili, di cui 12 nel profilo professionale di “esecutore amministrativo”, categoria B. Tale selezione era stata indetta in esecuzione della convenzione stipulata in data 26 luglio 2007 con il collocamento Provinciale Disabili di Caserta, finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti disabili nelle categorie A, B e B3, ai fini dell’assolvimento degli obblighi assunzionali di cui alla Legge 68/99

Espletata la procedura selettiva ed approvata la graduatoria con determina dirigenziale numero 3431 del 20 dicembre 2009 e conseguita l’autorizzazione all’assunzione della Commissione Centrale della finanza Locale presso il Ministero dell’Interno, il Comune di Caserta stabiliva di procedere con determinazione all’assunzione con decorrenza 29 dicembre 2011, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a part-time, per 19 ore settimanali, delle 20 unità di personale appartenente alle liste speciali (comprese le 12 unità di categoria B). Il candidato escluso lamenta il ricorrente che il Comune di Caserta, tuttavia, non provvedeva a ricoprire tutti i 12 posti vacanti e disponibili per il profilo professionale di “esecutore amministrativo”, categoria B, che aveva deliberato di ricoprire. Questo perché, a seguito della rinuncia all’assunzione di una vincitrice del concorso, risultata assente nella data indicata per la presa di servizio, l’amministrazione non procedeva al doveroso scorrimento della graduatoria ai fini della individuazione, quale ulteriore vincitore della procedura, del candidato utilmente collocato in graduatoria, stabilendo in seguito, di voler ricoprire le quattro vacanze presenti in dotazione organica nella categoria B, tra cui il posto in questione, con l’assunzione di lavoratori socialmente utili.

Ora toccherà alla Corte di Cassazione deciderà se può il Tar deliberare in materia o toccherà presentare ricorso al giudice del lavoro.

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