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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Lusciano

Niente assegno di cura al figlio malato: genitori vincono la 'sfida' in tribunale

Il Tar della Campania ha condannato anche il Comune al pagamento delle spese processuali

Il giudice Santino Scudeller, presidente della Sesta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato da due genitori, in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, rappresentati e difesi dall’avvocato Luigi Adinolfi contro il Comune di Lusciano, quale Comune Capofila Ambito Territoriale C7, e il Comune di San Cipriano D’Aversa (entrambi non costituiti in giudizio).

La famiglia chiedeva “l’accertamento dell’illegittimo comportamento omissivo e dell’obbligo di concludere il procedimento con riferimento alla richiesta di assegnazione dell’assegno di cura del 20 aprile 2021 con conseguente condanna a provvedere sulla richiesta dei ricorrenti”. Il bambino è malato e quindi i familiari hanno chiesto questo assegno di cura ma in tribunale è emerso che “l’amministrazione non ha assunto alcuna determinazione al riguardo” e quindi “acclarata l’illegittimità del silenzio” i familiari hanno chiesto che si “ordini di provvedere in un termine determinato con nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione ove questa non provveda”.

Per il giudice “il ricorso va accolto essendo evidente l’obbligo dell’amministrazione di dare esplicito riscontro alla istanza dei ricorrenti mediante l’emanazione di un provvedimento “quale ne sia il segno”; il tutto entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza. In caso di vano decorso del termine indicato, all’amministrazione inottemperante si sostituirà quale commissario ad acta, ad istanza di parte ricorrente, il dirigente responsabile della direzione regionale per le politiche sociali e sanitarie della regione Campania o un funzionario da lui delegato; il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla istanza di parte ricorrente”.

Condannato il comune di Lusciano al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 1000 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
 

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