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"Zone rosse, ok alla consegna a domicilio ed alla circolazione dei liberi professionisti"

Chiarimento della Regione alla disposizione di De Luca dopo il caso della multa all'avvocato

Nelle zone rosse sono concesse le consegne a domicilio ed i liberi professionisti possono “entrare ed uscire purché nei limiti strettamente necessari all’esercizio di attività volte ad assicurare la continuità della filiera produttiva ovvero, nel caso di attività professionali, per adempimenti e/o scadenze urgenti ed indifferibili”. E’ quanto ha chiarito il vice capo di gabinetto del presidente della giunta regionale, Almerina Bove, relativamente alla situazione che si è venuta a creare a Marcianise ed Orta di Atella dopo la disposizione della ‘zona rossa’ firmata dal governatore Vincenzo De Luca per l’aumento dei contagi da coronavirus.

Un chiarimento che si era reso ancor di più importante e necessario dopo il caso della multa comminata ad un avvocato che stava rientrando a casa dopo il lavoro in tribunale ed in studio che ha provocato la reazione sdegnata dei colleghi, con tanto di lettera inviata anche al ministro della Giustizia Bonafede da parte del titolare dello studio di Santa Maria Capua Vetere, dove il legale presta la sua opera, l'avvocato Angelo Cocozza.

Nel chiarimento della Regione si esplicita che “Le attività sospese, di cui al punto 4. lett d) dell’ordinanza n. 82/2020 e punto 1. lett d) dell’ordinanza n. 84/2020, sono esclusivamente “le attività commerciali, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dagli allegati 1 e 2 del DPCM 10 aprile 2020”. Gli operatori e gli addetti a tali attività (con esclusione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 al DPCM 10 aprile 2020 citato) non possono allontanarsi dal centro urbano di appartenenza per prestare attività lavorativa”.

E’ spiegato inoltre che “agli operatori ed agli addetti delle attività produttive nonché agli esercenti libere professioni non è vietato il transito, da e verso le zone oggetto delle prescrizioni, purché nei limiti strettamente necessari all’esercizio di attività volte ad assicurare la continuità della filiera produttiva ovvero, nel caso di attività professionali, per adempimenti e/o scadenze urgenti ed indifferibili”.

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