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Giovedì, 18 Aprile 2024
Attualità Sessa Aurunca

Terremoto in Comune: la Corte dei Conti boccia il piano per coprire il buco di 12 milioni

Non passa la proposta di riequilibrio finanziario. Bloccati gli investimenti dell'Ente

Un vero e proprio terremoto al Comune di Sessa Aurunca: la Corte dei Conti ha bocciato il piano di riequilibrio finanziario approvato, pochi giorni prima della fine del 2019, dal consiglio comunale guidato dal sindaco Silvio Sasso per ripianare il buco da 12 milioni di euro evidenziato dallo stesso organismo con la propria delibera 207 del 2019.

La decisione è arrivata nel corso della camera di consiglio della sezione regionale di controllo della Campania che si è riunita mercoledì, alla presenza di Fulvio Maria Longavita (presidente), Marco Catalano, Ferruccio Capalbo, Francesco Sucameli, Raffaella Miranda, Emanuele Scatola ed Ilaria Cirillo.

Nel corso della riunione si è discusso del provvedimento adottato dal consiglio comunale di Sessa Aurunca ed è arrivata una sonora bocciatura con l’accertamento della “mancata adozione delle misure correttive atteso l’accertamento di una situazione di strutturale squilibrio di bilancio” e disponendo, contestualmente, “la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa discrezionale, della spesa, cioè, non legata ad indefettibili obblighi istituzionali e giuridici dell’Ente sino all’adozione delle necessarie misure correttive”.

Secondo i giudici della Corte dei Conti, dunque, l’approvazione della procedura di riequilibrio finanziario varata dal consiglio comunale di Sessa Aurunca “non è contemplata dal legislatore come una ‘misura correttiva’” in quanto “non idoneo a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio”. 

Per la Corte de Conti regionale l’amministrazione comunale di Sessa Aurunca avrebbe dovuto seguire pedissequamente quanto disposto dall’articolo 193 del Testo Unico degli Enti Locali che prevede la possibilità di “utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione”.

Inoltre “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio”. E non è escluso che questa possa essere, adesso, una strada da seguire per evitare il default definitivo.

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