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Giovedì, 25 Aprile 2024
Attualità Gricignano di Aversa

Tassa sui rifiuti, stangata la base Nato. "Zero raccolta differenziata"

Il Tar della Campania ritiene irricevibile il ricorso presentato dalla Mirabella dei Coppola

Il ricorso è irricevibile. Così lo ha definito il giudice della Sezione Prima del tribunale amministrativo regionale della Campania Gianmario Palliggiano. Quindi ‘stangata’ per la Mirabella, società proprietaria del comprensorio edilizio “Support site – U.S. Navy”, presso cui dimorano i militari statunitensi in stanza nel Sud Italia, che aveva chiesto l’annullamento della delibera con la quale il consiglio comunale di Gricignano di Aversa aveva approvato “il piano finanziario Tari 2018”che aveva inserito il comprensorio nella categoria C3 costituita da “Collegi, case vacanze e convivenze”, non assimilabili ad un edificio residenziale.

Secondo la ricorrente “l’amministrazione, con l’approvazione del piano finanziario TARI per l’anno 2018, avrebbe disposto un aumento della tariffa sulla base della peggiore ovvero della minore qualità di raccolta differenziata da parte del personale in stanza presso il US Navy Support Site”. Quindi “laddove fosse dimostrata una scarsa raccolta differenziata, andrebbero applicate le sanzioni specificatamente previste dalla normativa regolamentare, senza fare ricorso ad un aumento spropositato ed illegittimo della tariffa”. Sempre secondo la Mirabella “i “collegi di case vacanze/convivenze”, categoria in cui l’amministrazione ha inserito le residenze dell’US Navy Support Site, pur di giustificare l’aumento differenziato rispetto ai cittadini “elettori”, non esistono sul territorio”. Nel ricorso presentato poi si contestava anche il principio di irretroattività perché “l’amministrazione comunale pretende di applicare in via retroattiva, a partire dal 1° gennaio 2016, un regolamento approvato a gennaio 2018”.

Il comune di Gricignano si è costituito in giudizio ed ha subito eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, posto che la delibera impugnata è stata pubblicata all’albo pretorio il 5 febbraio 2018 mentre il ricorso è stato notificato a distanza di quasi un anno. Ha eccepito anche l’inammissibilità per difetto di legittimazione passiva nonché per carenza in capo alla ricorrente di un interesse ad agire, posto che il soggetto passivo dell’atto impositivo, notificato il 26 ottobre 2018 dalla Pubbliservizi, è stato univocamente individuato nel “Departmente of the Navy U.S. Naval Support”, nella sua qualità di “detentore” del compendio immobiliare produttore dei rifiuti.

Per il giudice “in via preliminare ed assorbente su tutte le altre questioni, deve rilevarsi l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, avvenuta oltre il termine di 60 giorni”. E per questo motivo il profilo d’irricevibilità “esime il Collegio dall’esame delle ulteriori questioni di rito e di merito”. 

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