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Famiglia sgomberata per 'errore': la decisione del Tar

L'ordinanza non poteva essere firmata dal sindaco ma da un dirigente: il giudice condanna l'Ente

Famiglia di Villa di Briano sgomberata per 'errore'. E' una storia delicatissima quella sulla quale ha dovuto fare chiarezza il tribunale amministrativo regionale della Campania in seguito al ricorso presentato dalla famiglia contro il Comune di Villa di Briano che - tra le altre cose - non si è nemmeno costituito in giudizio. In pratica siamo nel 2017 quando il sindaco Luigi Della Corte, da poco più di un anno primo cittadino brianese, firma un'ordinanza con la quale ordina alla famiglia lo sgombero della loro casa di abitazione di Villa di Briano. Con successiva ordinanza di demolizione. La famiglia non ci sta assolutamente e decide quindi di rivolgersi al Tar. Dopo oltre 3 anni finalmente si arriva ad una sentenza col giudice che condanna il Comune di Villa di Briano. 

In pratica la famiglia, attraverso i propri legali, ha lamentato dei vizi di forma in quanto ci sarebbe stata "incompetenza atteso che l’atto gravato – ricollegato al carattere abusivo delle opere edilizie - non poteva essere adottato dal Sindaco, bensì dal dirigente alla cui sfera di competenza riserva l’adozione di tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative, così come, peraltro, previsto dall’epigrafata normativa e da pacifica giurisprudenza, risultando l’atto in questione non ascrivibile al genus dei poteri extra ordinem riservati al Sindaco in caso di emergenze e gravi pericoli". E inoltre si parla anche di "eccesso di potere sotto concorrenti e plurimi profili stante il palese difetto di istruttoria e la palese carenza di motivazione".  

Il Comune di Villa di Briano, benchè evocato in giudizio, non ha deciso di costituirsi, forse proprio sapendo di essere nel torto.
Secondo il giudice "nel merito il ricorso è fondato". Sì perché "gioverà ricordare che l’ordine di sgombero risulta essere stato adottato dal Sindaco del Comune di Villa di Briano all’esito dell’accertamento della mancata esecuzione da parte degli interessati dell’intimazione di ripristino dello stato dei luoghi nell’ordinanza di demolizione. Nell’ordinanza impugnata si afferma testualmente che “considerato, altresì, che l’ordine di sgombero è un atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un’attività vincolata, priva di discrezionalità, rientrando nell’esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss del DPR 380/01; Accertato che per i manufatti in questione venivano emesse Ordinanze di demolizione ne 28/2001 e nr 18/2008 che le stesse non venivano eseguite”. In sintesi, l’ordinanza impugnata risulta emessa nell’esercizio della funzione di vigilanza e di controllo del territorio, pacificamente ascrivibile alla competenza del dirigente comunale. Nell’Ordinanza impugnata non vi è alcun accenno a situazioni di grave pericolo o emergenze di particolare gravità".

E quindi "si deduce subito il vizio di incompetenza dell’organo di vertice della pubblica amministrazione locale nell’adozione degli atti di gestione, ascrivibili, fin dalla legge di riforma delle autonomie locali, alla sfera di attribuzione dei dirigenti dell’ente locale e non del Sindaco" cui compete "soltanto l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti".

Poichè nella specie, l’atto impugnato non risulta adottato per fronteggiare emergenze o gravi pericoli, bensì nell’ambito di un’ordinaria attività di repressione degli abusi edilizi, "l’atto è illegittimo e come tale va annullato, siccome afferente alla sfera di competenza dei dirigenti dell’ente locale e non del Sindaco".

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