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Il Tar annulla l'ordinanza di De Luca sulla chiusura delle scuole

La presidente della Quinta Sezione accoglie l'istanza di 3 genitori e firma decreto: "Subito in classe quarte e quinte elementari. Da lunedì anche le medie"

Colpo di scena al Tar Campania: la presidente della Quinta Sezione del tribunale amministrativo di Napoli Maria Abbruzzese ha disposto la sospensione dell’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca relativamente al ritorno in classe degli studenti per la pandemia da Covid-19. Un cambio di rotta, dunque, rispetto ai precedenti ricorsi presentati nei mesi scorsi che comporterà, stando a quanto scritto nel decreto emanato oggi, due importanti novità: il rientro in classe immediato degli alunni della quarta e quinta elementare e, da lunedì 25 gennaio, quelli delle scuole medie.

Il cambio di rotta è legato a due elementi. Il primo è legato al Dpcm firmato da Giuseppe Conte il 14 gennaio, due giorni prima della nuova ordinanza del governatore De Luca. Perché mentre il premier dava indicazioni di riaprire tutte le scuole (anche le superiori al 50%), il presidente della Regione Campania chiudeva anche le elementari (col rientro in classe solo per le prime classi delle elementari, a cui poi si è aggiunta la terza). Il secondo elemento decisivo è quello della idoneità delle misure di contenimento. “I dati acquisiti - spiega la presidente della Quinta Sezione del Tar - dimostrano che il contagio si sviluppa anche quando le scuole sono chiuse (appunto, durante le vacanze natalizie); il che fa sorgere il legittimo dubbio sull’effettiva idoneità della misura restrittiva dell’attività scolastica in presenza ai fini della riduzione del contagio, in assoluto ma anche ove si sposti l’attenzione sul piano della relazione costi-benefici, che è parte integrante del sindacato sulle ordinanze contingibili e urgenti”. Ed aggiunge: “E’ quantomeno dubbio che si tratti di misura “idonea” all’auspicato contenimento e men che meno di misura “significativamente idonea” a tale scopo, anche tenuto conto delle misure di prevenzione comunque apprestate nell’esercizio delle attività scolastiche e di cui la regione ha dato conto (tracciamento, isolamento del caso positivo, dispositivi di protezione)”.

Per questo motivo, con apposito decreto, la Abbruzzese dispone “la sospensione delle ordinanze impugnate (nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, e dunque relativamente alle scuole elementari e medie)” che “è da intendersi autoesecutiva quanto alle classi della scuola elementare, che sono allo stato già aperte sia pure per un numero più limitato di studenti e che non richiedono misure ulteriori ai fini della riapertura totale”. Quanto alle scuole medie, invece, “essendo invece necessarie attività propedeutiche alla materiale riapertura, di competenza dei singoli Dirigenti scolastici, l’accoglimento deve intendersi nel senso che non possa essere reiterata analoga ordinanza soprassessoria disponente ulteriore sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 24 gennaio 2021, e che incomba agli organi regionali impartire ogni disposizione necessaria o opportuna per consentire la riapertura delle scuole medie entro il 25 gennaio 2021, fatte salve le competenze dei Sindaci e del Dirigenti scolastici. In ogni caso, l’eventuale ulteriore dilazione, purché di ragionevole e certa durata, potrebbe essere presa in considerazione solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficoltà operative locali, ma non potrebbe comunque essere giustificata come misura generalizzata su tutto il territorio regionale”.

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