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Respinto il ricorso sulla tassa per i loculi: si deve pagare

Le Confraternite di Caserta al Tar contro la delibera originaria: ecco la sentenza

La ‘tassa sui loculi’, il balzello di 8 euro che devono pagare concessionari o proprietari di cappelle gentilizie ed edicole funerarie nel cimitero di Caserta, deve essere pagata. Lo mette nero su bianco la sentenza della prima sezione del Tar della Campania (presidente Salvatore Veneziano) respingendo il ricorso presentato contro la delibera originaria del 2014 della Confraternite del Capoluogo.

Rappresentate dall’avvocato Luigi Adinolfi, le Confraternite avevano presentato ricorso contro il Comune (difeso dal legale Tommaso Parisi) per l’annullamento della delibera di giunta n.71/2014 sulle tariffe ‘condominiali’ per i loculi del cimitero.

Il ricorso delle Confraternite

Una battaglia legale nata con il ricorso notificato ad aprile 2015, fondato su una lunga serie di motivazioni, tra cui l’incompetenza a procedere della giunta, su un tema che sarebbe spettato al consiglio comunale; l’eccesso di potere per duplicazione della Tasi; la mancata informazione del progetto e dell’eventuale contraddittorio; la violazione del principio di retroattività. Nel maggio 2015 la sezione del Tar ha quindi respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento, “non ravvisando la sussistenza di un pregiudizio irreparabile nell’attesa della decisione di merito”.

Le motivazioni dei giudici

Nella pubblica udienza del 20 giugno, i magistrati hanno quindi deciso di respingere il ricorso giudicando “infondati” tutti i motivi presentati dalle Confraternite. Nella sentenza si legge, nel respingere la motivazione sulla duplicazione della Tasi, che “nel caso di specie l’amministrazione resistente non ha affatto introdotto un nuovo tributo comunale, ma ha soltanto previsto l’applicazione di tariffe con funzione di corrispettivo per l’uso dello spazio cimiteriale da parte dei singoli utenti… Pertanto le asserite violazioni dei principi dettati in materia di doppia imposizione, di retroattività e di violazione del principio di riserva di legge non sono configurabili venendo meno la presupposta natura tributaria dl prelievo contestato”.

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