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Sabato, 20 Aprile 2024
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Rifiuti abbandonati lungo le strade: il Comune perde la causa contro il Demanio

Registrate mancanze nell'attività dell'Ente: i giudici annullano l'ordinanza di rimozione e smaltimento dell'immondizia

Il Tar della Campania ha accolto il ricorso contro il Comune di Casaluce proposto dall'Agenzia del Demanio della Direzione Regionale Campania. I fatti riguardano la legittimità dell'ordinanza emanata dal sindaco di Casaluce con la quale venne ordinato all'Agenzia del Demanio, in qualità di proprietaria, di procedere alla messa in sicurezza, rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su alcuni terreni e strade.

La contestazione riguarda l'attribuzione, ritenuta illegale, da parte del Comune una responsabilità "da posizione" nei confronti dell'Agenzia proprietaria del fondo, "per il solo fatto di essere titolare di un diritto reale, prescindendosi così da qualsiasi comportamento colpevole".

L'Agenzia ha "rimarcato di non avere la gestione delle aree in questione, che rientrano nel demanio stradale, la cui effettiva gestione e utilizzo sarebbe affidata all'Anas, alla quale, dunque, spetterebbero la vigilanza e il controllo".

L'Anas, tirata in ballo dall'Agenzia del Demanio, ha evidenziato che le "aree sarebbero di pertinenza della Strada Provinciale 335 'dei Ponti della Valle' e, dunque, sarebbero in proprietà dell'Agenzia del Demanio, con gestione affidata alla Provincia di Caserta e, comunque, non certamente riferibili ad Anas". 

I giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia del Demanio, condannato il Comune di Casaluce al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia per complessivi 1.500 euro e, ovviamente, annullando l'ordinanza emessa dal sindaco.

Questo perché il Tar evidenzia che "alla rimozione dei rifiuti è tenuto il responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti" e "in via solidale, vi è tenuto il proprietario dell'area interessata o chi ne abbia la disponibilità ove ad esso sia imputabile l'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa" mentre "non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti" se non custodito "adeguatamente la proprietà". A tal proposito, secondo i giudici, è necessario svolgere "approfonditi accertamenti" in merito alla responsabilità amministrativa e "in mancanza non possono porsi incombenti a carico dei proprietari o titolari di diritti di godimento delle aree". Quindi "non è sufficiente la mera titolarità del bene per l'addebito di responsabilità".

In pratica il Comune non ha accertato effettivamente a chi spettasse la gestione della strada oggetto dell'abbandono dei rifiuti, fermandosi esclusivamente all'individuazione del proprietario, senza nemmeno accertare se il comportamento dell'Agenzia avesse favorito effettivamente il compimento dell'atto illegale.

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