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Giovedì, 25 Aprile 2024
Attualità Gricignano di Aversa

Batosta per l'ex vicesindaco: il Tar respinge il ricorso

Aveva chiesto che si ripetesse il consiglio comunale sul bilancio ma il giudice l'ha condannata anche al pagamento di 1500 euro di spese legali

Finalmente è arrivata la sentenza del Tar sul ricorso presentato dalla consigliera comunale ‘indipendente’ Anna Michelina Caiazzo. Quest’ultima lamentava, nel ricorso, di non aver ricevuto le credenziali o il link per il collegamento al consiglio comunale sul bilancio (da tenersi in forma mista, cioè in presenza o in videoconferenza) e quindi aveva chiesto al giudice di portare nuovamente in aula tutte le delibere approvate in occasione di quella Assise.

Ricordiamo che il 16 agosto scorso ha anche presentato un esposto al Prefetto della Provincia di Caserta, seguito dal ricorso del 22 ottobre dinanzi al Tar. Chiaramente pochi giorni dopo si è costituito in giudizio anche il Comune di Gricignano di Aversa argomentando l’infondatezza delle censure dedotte dalla Caiazzo, chiedendo il rigetto del ricorso. E quindi pochi giorni fa i giudici hanno firmato la sentenza.

In via preliminare secondo il Tar “va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dal Comune. Va infatti tenuto distinto il profilo dell’interesse ad esercitare le funzioni di cui si è titolari - in qualità di consigliere comunale - da quello volto a conseguire il risultato della delibera nei termini auspicati. L’interesse leso, in altri termini, è semplicemente quello a partecipare alla riunione e, con esso, ad esercitare le proprie funzioni nell’organo rappresentativo; non anche ad ottenere una delibera che, laddove la ricorrente fosse stata presente, sarebbe stata adottata”.

Nel merito delle richieste della Caiazzo il ricorso va respinto. Sì perché “è sì vero che l’amministrazione ha omesso di fornire sia in seno all’atto di convocazione sia successivamente, le credenziali, il link e comunque ogni utile indicazione operativa per consentire alla ricorrente, in qualità di consigliera di partecipare mediante videoconferenza. Ma si osserva che la partecipazione non è risultata preclusa, in quanto, da un lato, la ricorrente era a conoscenza della data e dell’ora della riunione e, dall’altro, come chiarito dall’amministrazione comunale in memoria, ogni consigliere è detentore di password di accesso ad una piattaforma tramite cui, effettuato il login, si accede al proprio account. Quest’ultimo è unicamente utilizzato per partecipare, da remoto, ad una riunione “creata” dal soggetto allo scopo autorizzato”.

Caiazzo poi ha lamentato la mancata risposta all’e-mail inviata al fine di ricevere il link dedicato alla riunione telematica: “La circostanza, oggetto di doglianza, non vale ad incrinare la correttezza e la legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale e degli atti compiuti nelle sedute successive, per le quali la ricorrente rileva l’illegittimità derivata – dicono i giudici -. Deve infatti considerarsi che, in ogni caso, l’accesso era reso possibile mediante il proprio account, con la conseguenza che l’apposito link, per quanto di efficace semplificazione per consentire la partecipazione da remoto, non ne costituiva presupposto indispensabile. In altri termini, ciascun consigliere interessato a partecipare alla riunione, conosciuta con largo preavviso, avrebbe ben potuto richiedere con un ragionevole anticipo apposito link di accesso, il quale, si ribadisce, è utile ai soli fini di una maggior speditezza o semplicità nell’accesso, comunque possibile mediante login sull’account istituzionale”.

Per questo motivo il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) condanna la ricorrente (Anna Michelina Caiazzo) al pagamento delle spese del giudizio che quantifica in 1.500 euro da versare nelle casse dell’Ente. 
 

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