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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Sentenza storica, il Tar annulla l'ordinanza di demolizione

Ricorso presentato da 14 cittadini. Per il giudice c'è un difetto di istruttoria nel provvedimento del Comune

Sentenza storica del Tar della Campania: annullata un’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo nel ‘Parco degli ulivi’. La decisione del giudice è estremamente importante perché apre a scenari impensabili fino a qualche settimana fa. Il tribunale amministrativo regionale si è espresso sul ricorso presentato da Raffaele Ciuccio, Maria Grazia Lavino, Raffaele Petrellese, Liberato Di Palo, Salvatore Del Prete, Gemma Di Giorgio, Rosa Di Giorgio, Caterina Tessitore, Nicolino Liguori, Salvatore Pisano, Esterina Pellino, Margherita Lampitelli, Maria Pellino, Michela Lampitelli, rappresentati e difesi dall’avvocato Agostino Imposimato. Ed ha condannato il Comune di Orta di Atella accogliendo il ricorso, ordinando all’Ente municipale di annullare l’ordinanza di demolizione.

Si parte con l’ordinanza numero 11 firmata dal dirigente il 3 marzo 2014, a mezzo della quale il responsabile del Settore Politiche del Territorio del Comune di Orta di Atella ha disposto che (unitamente alla società D’Ambra Costruzioni, responsabile degli abusi) i ricorrenti provvedano alla rimozione degli interventi e delle opere eseguiti in assenza di permesso sull’immobile. Secondo il dirigente “il complesso edilizio costituente il “Condominio Parco degli Ulivi” è stato abusivamente realizzato”.

In pratica c’è stato il cambio di destinazione d’uso di 6 unità immobiliari da sottotetti non abitabili ad abitazioni; il cambio di destinazione d’uso di 6 unità immobiliari da porticati/posto-auto ad abitazioni e l’ampliamento di un numero imprecisato di appartamenti ai piani ottenuto mediante la chiusura e l’occupazione di spazio destinato a fioriere.

Ma ecco che arriva la ‘batosta’ per il Comune in quanto secondo il giudice del Tar c’è un difetto di istruttoria e di motivazione perché “il provvedimento indica gli abusi per categoria senza specificare gli immobili presso cui sono stati riscontrati e omettendo di individuarne i rispettivi proprietari, creando in tal modo una sorta di “solidarietà passiva” tra i proprietari delle singole unità”. Perché “sarebbe stato onere del Comune quello di approfondire l’istruttoria e specificare quali fossero i proprietari delle unità site rispettivamente al piano sottotetto e al piano terra dei tre blocchi considerati su cui far gravare l’ordine di ripristino, tenuto conto che esso ha ad oggetto la rimozione degli abusi specificamente descritti e che a tanto non può provvedere un soggetto diverso dal proprietario dell’unità immobiliare interessata”. Perché per alcuni soggetti “oltre a non esserne responsabili non sono neppure proprietari degli immobili su cui insistono gli abusi”.

Per questo motivo “l’ingiunzione impugnata va annullata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi sanzionatori. La solo parziale fondatezza delle censure articolate in ricorso induce a compensare le spese di lite tra le parti, fermo restando in capo al Comune di Orta di Atella l’obbligo di rifusione del contributo unificato versato da parte ricorrente”.

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