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No al nuovo impianto rifiuti, il Comune vince la ‘battaglia’ in tribunale

Il Tar rigetta il ricorso della Bio Ecology, che voleva costruire l’impianto nella zona Pip di San Tammaro

La società Bio Ecology srl non potrà costruire un impianto di rifiuti non pericolosi nella zona Pip di San Tammaro. La quinta sezione del Tar della Campania ha infatti rigettato il ricorso della ditta contro Regione e Comune per l’annullamento del decreto dirigenziale regionale n.14/2014 di diniego dell’autorizzazione unica per l’approvazione del progetto.

Lo stop all’impianto rifiuti

Il no al progetto della Bio Ecology srl è motivato sulla base dei rilievi emersi dalla Conferenza di Servizi tenutasi nell’aprile 2014 in cui il rappresentante del Comune di San Tammaro aveva espresso il proprio dissenso per l’esistenza di una convenzione tra il Comune di San Tammaro e la Mobil Sud srl, con la quale l’Ente concedeva alla società la proprietà dei lotti 1 ter e 1 quater del Pip per la costruzione di un opificio industriale per la produzione di mobili che non contemplava i contratti di fitto per l'utilizzo dell'area. Su quest’ultima avrebbe dovuto invece essere localizzato l'impianto rifiuti, dato che la società Bio Ecology aveva acquisito la disponibilità dell’area tramite contratto di locazione commerciale stipulato con la Mobil Sud ad aprile 2013 ai fini dell’utilizzo come “messa in riserva e trattamento dei rifiuti non pericolosi”.

Il ricorso della Bio Ecology

Contro il decreto dirigenziale della Regione la società ha quindi presentato ricorso al Tar per esso di potere, per carenza e difetto di motivazione, per sviamento della causa tipica, per contraddittorietà, per violazione del giusto procedimento. In particolare, secondo i legali della Bio Ecology, “il parere sfavorevole espresso dal Comune di San Tammaro e fatto proprio dalla Regione Campania non sarebbe relativo e pertinente all'oggetto della conferenza di servizi, non essendovi in esso nessuna valutazione circa la compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali, né nessuna valutazione circa la conformità del progetto con le tecniche di realizzazione dello stesso”. Inoltre secondo la società il parere sfavorevole del Comune doveva intendersi “pretestuoso e manifestato ai soli fini ostruzionistici, in quanto dettato dal contenzioso in atto con la Mobil Sud Srl circa il mancato pagamento di alcuni oneri di esproprio, motivo questo non attinente e non pertinente alla indetta conferenza di servizi”.

La sentenza del Tar

Secondo i giudici del Tar, che rigettano il ricorso presentato dalla Bio Ecology srl, “il comportamento altalenante del Comune non può ritenersi dettato da un intendimento ostruzionistico e vendicativo nei confronti della Mobil Sud (e di conseguenza della ricorrente che con la medesima aveva stipulato il contratto di locazione per l’utilizzo dell’area) ma dalla necessità di interpretare il disposto dell’art. 12 della convenzione che, non contemplando i contratti di locazione poteva essere interpretato o nel senso (inizialmente ritenuto corretto dal Comune) che gli stessi fossero, al pari degli atti di compravendita, soggetti all’autorizzazione del Comune, ovvero nel senso che fossero vietati”.

Quanto invece al potere discrezionale tecnico degli organi riuniti in sede di conferenza di servizi ai fini del rilascio del parere, i giudici rilevano come “l’istanza per la realizzazione del progetto su cui la conferenza è chiamata ad esprimersi sia presentata da soggetto legittimato, non ricorrendo altrimenti i presupposti per l’espressione dei citati pareri. Da ciò la piena legittimità dell’operato della conferenza che, ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’esercizio di propri poteri, ha correttamente proceduto a verificare se il progetto su cui la conferenza era chiamata a pronunciarsi fosse presentato da soggetto legittimato all’utilizzo dell’area. Parimenti legittimo deve considerarsi pertanto il decreto oggetto di impugnativa che al riguardo ha condiviso le conclusioni della conferenza di servizi”.

La quinta sezione del Tar ha quindi rigettato il ricorso presentato dalla Bio Ecology compensando le spese di lite nei rapporti fra parte ricorrente e la Regione Campania e condannando la società alla refusione delle spese nei confronti del Comune di San Tammaro.

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