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Biodigestore, il Comune vince la 'battaglia' in tribunale

Respinto il ricorso della Perillo sull’affidamento della progettazione dell'impianto rifiuti

Nessun annullamento del verbale di gara che ha visto l’Ati di imprese guidata dalla Tecnosistem aggiudicarsi l’affidamento della progettazione del biodigestore in località Ponteselice a Caserta. La prima sezione del Tar di Napoli (presidente Salvatore Veneziano) nei giorni scorsi ha infatti rigettato il ricorso presentato a dicembre dalla Rti guidata dalla Perillo, esclusa dalla gara per non aver presentato l’offerta economica.

Un nuovo punto a favore del Comune, che sta 'scommettendo' fortemente sull’impianto rifiuti finito da tempo al centro di furenti polemiche e una raffica di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato da parte dei Comuni limitrofi l’area in cui sorgerà il biodigestore.

Come ricostruito dai giudici nella sentenza, la Perillo dopo aver completato il processo informatico di abilitazione/accreditamento e a aver ottenuto la marcatura temporale sulla propria offerta, non ha poi provveduto ad inserirla materialmente, sostenendo di non aver ricevuto la Pec che avrebbe dovuto indicare la finestra temporale all’interno della quale l’offerta stessa avrebbe dovuto essere inserita nel sistema.

I giudici del tribunale amministrativo spiegano però che “se è vero che il ricorrente non ha ricevuto la PEC prevista nella legge di gara, è altresì incontestato che sia stato proprio lui ad aver caricato nel sistema le proprie credenziali, indicando come indirizzo presso il quale trasmettere le informazioni in questione, il proprio indirizzo mail privato”. In questo modo la Perillo non può dolersi della violazione da parte dell’amministrazione del disciplinare di gara “eso che egli stesso ha condotto l’Amministrazione a discostarsene indicando un indirizzo non Pec al quale, peraltro, è stata anche trasmessa la mail con la quale, secondo quanto affermato dall’amministrazione e non contestato da parte ricorrente, è stata data la comunicazione prevista dal disciplinare di gara relativa alla finestra temporale”.

La prima sezione del Tar ha quindi respinto il ricorso condannando la Perillo al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Caserta.

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