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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Giallo sui titoli: scuola lo esclude dalla graduatoria Ata, ma il Tar gli dà ragione

L'assistente amministrativo ha presentato ricorso al provvedimento di un istituto della provincia di Roma

Un collaboratore scolastico di Piedimonte Matese ha fatto ricorso contro il Ministero dell'Istruzione ed ha avuto ragione visto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha accolto la sua richiesta. Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento del decreto emesso dal dirigente scolastico del liceo statale “Gaio Valerio Catullo” di Monterotondo, in provincia di Roma, col quale si rettificava il punteggio del ricorrente. In poche parole il ricorrente aveva presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie d’Istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2017/2020 e, per l’effetto, veniva inserito in graduatoria ottenendo un primo contratto a tempo determinato per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, al quale seguivano altri contratti.

Solo che a distanza di oltre un anno dal conferimento del primo incarico, il Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo” effettuava un controllo circa le dichiarazioni prodotte dal ricorrente e, provvedeva a decurtare il punteggio perché "il certificato di dattilografia conseguito nel 2017 non risulta rilasciato da enti pubblici così come previsto dalla normativa vigente ai fini dell’attribuzione del punteggio", ma anche perché alcuni periodi di servizio prestati in una scuola paritaria di Caserta "non risultano coperti da contributi previdenziali e assistenziali come prevede la normativa vigente", nonostante la dichiarazione della scuola di Caserta che "attesta il versamento degli stessi". Il collaboratore scolastico ha impugnato il provvedimento censurandolo per "violazione di legge ed eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche".

Per il giudice del Tar "il ricorso è fondato". Perché "la prestazione previdenziale è a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, pur a fronte della difformità del comportamento del ricorrente a quanto richiesto dalla normativa di riferimento (inottemperanza dell’obbligo contributivo), deve ritenersi mancante l’elemento soggettivo dell’inosservanza, in quanto la stessa grava sul datore di lavoro e il lavoratore, confidando legittimamente nel comportamento altrui, può non essere a conoscenza di tale omissione da parte del datore di lavoro. Ne discende che non possono farsi ricadere sul lavoratore gli inadempimenti del datore di lavoro sia in relazione all’obbligo dichiarativo che alla stessa esecuzione della prestazione. Il mancato versamento degli obblighi previdenziali costituisce d’altro canto un comportamento inadempiente a taluni obblighi di legge, ma non è idoneo a rendere privo il rapporto di lavoro di qualsiasi efficacia giuridica, purchè sussista un contratto, l’assunzione sia avvenuta regolarmente e sussistano gli altri requisiti di rilevanza giuridica dell’atto". In poche parole l’inadempimento del datore di lavoro al pagamento degli oneri contributivi non può tradursi in una causa idonea a modificare in peius il punteggio da attribuire al lavoratore ovvero ad escluderlo da una procedura concorsuale. E’ altresì fondata la censura avverso il provvedimento nella parte in cui ritiene non valutabile l’attestazione di Dattilografia conseguita nel 2017. Difatti l’attestazione è stata rilasciata da un ente di alta formazione accreditato e quindi abilitato a svolgere attività di formazione con valore legale.

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