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Giovedì, 28 Marzo 2024
Attualità Casal di Principe

Il Comune annulla la sanatoria 'in ritardo' ed il Tar lo condanna

Accolto il ricorso presentato da un cittadino, il giudice 'bacchetta' il dirigente

Importante sentenza del Tar sul ricorso presentato da un cittadino di Casal di Principe contro il Comune di Casal di Principe. I giudici del tribunale amministrativo regionale hanno deciso di fermare un provvedimento del Comune che aveva annullato un permesso di costruire in sanatoria.

Sì perché secondo il ricorrente non è stato rispettato il “rispetto del termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi” che si applica per i ricorsi all’autotutela (mediante annullamento d’ufficio) che possono avvenire “solamente ricorrendo le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati”. Esiste uno sbarramento temporale, fissato in “diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, all’esercizio del potere di autotutela. Tale termine è stato violato nel caso di specie e l’amministrazione comunale è decaduta dal potere di riesaminare e annullare il permesso di costruire in sanatoria “in mancanza di una sentenza penale passata in giudicato che ne accerti la falsità dei presupposti”.

E proprio sotto questo aspetto il Tar ha sottolineato che “i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio devono rispondere ai requisiti di legittimità consistenti nell’illegittimità originaria del titolo e nell’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, da compararsi con i contrapposti interessi dei privati, entro un termine ragionevole fissato in diciotto mesi. Il ricorso, quindi, oltre che ammissibile deve ritenersi altresì fondato”.

Secondo il giudice Francesco Gaudieri “l’amministrazione non potrebbe pure limitarsi ad indicare i vizi del permesso di costruire e le norme urbanistiche con le quali il titolo stesso si pone in contrasto, ma dovrebbe esplicitare le concrete ragioni di interesse pubblico che giustificano l’adozione dell’atto di annullamento e compiere un’adeguata ponderazione di tutti gli interessi implicati, non essendo sufficiente, al riguardo, il mero richiamo all’opportunità di ripristinare la legalità violata. La motivazione dovrebbe essere ancora più puntuale in considerazione dell’affidamento particolarmente qualificato in ragione del lungo tempo trascorso dall’adozione del permesso di costruire annullato. Infine non si capirebbe da cosa sarebbe stata evinta la “non veritiera prospettazione”.

Al riguardo lo stesso ente locale nella motivazione del provvedimento impugnato ha rappresentato che “Il fabbricato esistente come anche rappresentato nei grafici non rispetta nessuno dei detti parametri” e, pertanto, si evincerebbe che, all’atto della richiesta del permesso di costruire in sanatoria, egli aveva prospettato correttamente la situazione di fatto all’epoca esistente, con conseguente contraddittorietà della addotta motivazione”.

E per concludere “occorre evidenziare che non risulta provato che parte ricorrente abbia prodotto documentazione falsa o che abbia tratto in inganno la Pubblica amministrazione al momento del rilascio del permesso di costruire. Ed invero, deve piuttosto ritenersi che non sia possibile ravvisare un falso giudizialmente accertato in via definitiva e neppure una situazione di colpevole falsa rappresentazione da parte del privato, dato che i profili di illegittimità enucleati dal Comune riguardano fatti evincibili (e, in concreto, poi, evinti) dalla disamina del progetto, assentito in origine con il provvedimento”
 

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