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Nuova ordinanza di De Luca: jogging in parchi e centri storici solo all'alba. Ufficializzati orari per ristoranti, pub e bar

Il governatore mette nuove limitazioni dopo il decreto di Conte. Direttive anche per le sale gioco

Arriva una nuova stretta del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per cercare di contenere la pandemia da coronavirus. Torna, dopo diversi mesi, il limite orario per il jogging “sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati”: in queste zone si potrà correre solo dalle 6 alle 8,30 del mattino. Negli altri casi, invece, è consentita “senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento DPCM 13 ottobre 2020”.

Con l’ordinanza regionale numero 78 si effettuano anche aggiornamenti che inglobano il Decreto del presidente del consiglio Giuseppe Conte relativamente alle chiusure dei locali: “Per le attività di ristoranti, pizzerie, pub, vinerie e simili, trovano applicazioni le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo); per i bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, è disposto l’obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica  al giovedì, fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 13 ottobre 2020 (attività consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, fino alle 21 in assenza di servizio al tavolo); lo svolgimento di sagre e fiere e, in generale, di ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione è consentito solo in forma statica e con postazioni fisse; è confermata la vigenza del Protocollo per le attività di Wedding e cerimonie allegato all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020 (con obbligo di nomina dei responsabili di sala e cucina per il rispetto delle norme anti COVID) ferme le limitazioni al numero dei partecipanti imposte dal DPCM 13 ottobre 2020”.

Inoltre “ai gestori delle sale gioco e scommesse è fatto obbligo di consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti superiore a 37,5°C; di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone; c) di  adottare ogni misura, anche organizzativa, volta a scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione dell’attività e le ulteriori sanzioni previste”.

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