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Motel aperto come agriturismo, sentenza choc del Consiglio di Stato

Ribaltata la decisione del Tar, stop alla chiusura: "Pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile per l’attività ed i profili occupazionali"

Decisione clamorosa del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla società Agricola Agribio di Pietro Chianese contro il Comune di Teverola. La vicenda è quella legata al motel ‘La Sosta’ che secondo il Comune sulle carte sarebbe stato un agriturismo mentre in effetti funzionava proprio da un vero e proprio motel. Il dirigente del Comune di Teverola, dopo un blitz della polizia municipale, infatti aveva ordinato “la cessazione dell’attività di affittacamere esercitata in modo difforme rispetto alle autorizzazioni per l’esercizio agrituristico”. Con un’altra serie di ordinanze il Comune di Teverola disponeva “la chiusura dell’attività agrituristica della Agribio” al quale seguiva “il verbale di accertamento di violazione amministrativa del 4 febbraio 2020 redatto dai Carabinieri della Stazione di Teverola”. 

Secondo il giudice del Consiglio di Stato, Franco Frattini, “ad un primo esame proprio della fase cautelare gli accertamenti esperiti non hanno messo in evidenza profili attinenti alla tutela della sicurezza pubblica, come confermato anche in sede di discussione e che, in ogni caso non risultano esclusi – prima facie - l’esistenza dei presupposti per l’attività di agriturismo, ma semmai fanno emergere un utilizzo ulteriore della struttura. In riferimento alle contestate violazioni, sussistono perplessità in ordine alla congruità della sanzione della chiusura disposta. Ritenuto, sotto il profilo del periculum in mora, che appare sussistente il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile per l’attività ed i profili occupazionali in caso di persistenza degli effetti dei provvedimenti gravati nelle more dello svolgimento del giudizio di merito. Quindi deve essere confermato l’accoglimento di cui al decreto presidenziale e, per l’effetto debbano essere sospesi gli effetti dei provvedimenti gravati”.

Per la discussione del merito invece si dovrà ritornare al Tar. Oltre al danno anche la beffa per il Comune di Teverola che è stato anche condannato “al pagamento delle spese della presente fase, che sono determinate in complessivi 2500 euro” a favore della società appellante. 

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