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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Gli negano la lode, studente fa ricorso e vince

Ex studente del classico 'Nevio' si è appellato al Tar contro la decisione della commissione d'esame

Sono stati i giudici della Quarta Sezione del Tar della Campania a riconoscere a F.C. l’agognata lode per l’esame di stato, negatagli dalla commissione che non lo aveva ritenuto meritevole. È quanto stabilito dal Tar della Campania (presidente Anna Pappalardo), che ha accolto il ricorso presentato da un ex studente del liceo classico di Santa Maria Capua Vetere ‘Cneo Nevio’.

Dopo esser stato ammesso all’esame con la media del 9,92, lo studente aveva ottenuto il punteggio di 100/100, senza vedersi riconosciuta dalla commissione la lode. Da qui il ricorso ai giudici e la costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del liceo ‘Nevio’, condannati al pagamento delle spese di lite e con l’annullamento da parte del Tar del “gravato verbale, nella parte in cui non attribuisce la lode al ricorrente nel giudizio finale per gli esami di Stato di maturità classica”.

Nelle motivazioni si legge infatti che “il ricorso è fondato e merita accoglimento con riferimento alle doglianze che attingono al difetto assoluto di motivazione in ordine al mancato conferimento della lode al ricorrente, e ciò in contrasto sia con i risultati dell’esame nel quale l’alunno ha conseguito il massimo dei voti in tutte le prove, sia con il brillante percorso scolastico che ha contraddistinto la carriera dell’alunno, come attestato nel giudizio di presentazione dello stesso all’esame di maturità da parte del consiglio di classe, e non apparendo alcun elemento ostativo derivante dai criteri stessi che la commissione si era data ai fini del conseguimento della lode”.

Secondo i giudici infatti “il mancato riconoscimento deve essere sorretto da adeguata e specifica motivazione, che nel caso in esame non è dato riscontrare”. “A fronte della ampiezza e trasversalità degli argomenti oggetto del colloquio – scrivono i giudici del Tar - e della attribuzione alla prova orale del punteggio massimo, non appare sufficiente una negazione mera della lode, dovendo la commissione esplicitare le motivazioni che non hanno condotto alla attribuzione della lode stessa. Deve pertanto annullarsi per difetto di motivazione il gravato verbale – si legge nella sentenza - nella parte in cui non attribuisce la lode al ricorrente nel giudizio finale per gli esami di Stato di maturità classica, salvo gli ulteriori e doverosi atti dell’amministrazione alla stregua dei criteri indicati per una espressione del giudizio di conferimento della lode”.

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