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Locale fa ricorso contro il 'no' al dehors ed ai tavolini: Comune ko

Il Tar lo accoglie 'grazie' ad un errore commesso nella procedura

“La Brasilena” può continuare a tenere il dehors con tavolini e sedie malgrado il parere negativo della Polizia municipale di Aversa A deciderlo i giudici della sezione ottava del Tar Campania che si sono pronunciati definitivamente sul ricorso proposto dal rappresentante legale della "O Brasil s.r.l.", accogliendolo e annullando il provvedimento impugnato.  

I pareri negativi della Polizia Municipale 

Il Comune di Aversa aveva respinto la domanda di rinnovo dell’autorizzazione alla installazione di un manufatto tipo dehors (a servizio dell’attività di Bar) alla via Roma n. 72-74 sulla base dei pareri negativi formulati dalla polizia municipale con le note del 19 aprile 2018 e del 1 febbraio 2022. Con la prima nota eera stato evidenziato che “la struttura come materialmente collocata costituisce intralcio per i veicoli provenienti da via Lamarmora, su cui è consentito il transito di veicoli anche di massa superiore a quelle delle autovetture”; con la seconda si ribadiva il parere contrario perché “la struttura prevede l’occupazione della sede stradale con una pedana recintata da barriere che si ritiene possano essere poco visibili in particolare in orario serale e notturno; il rifacimento del fondo stradale di via Roma costituisce la condizione, in particolare in orario notturno, per l’incremento della velocità con connesso potenziale pericolo di investimento della struttura in questione, alla luce anche della circostanza che via Roma allo stato non è interdetta permanentemente alla circolazione veicolare; la struttura come materialmente collocata costituisce intralcio per i veicoli provenienti da via Lamarmora, su cui è consentito il transito di veicoli anche di massa superiore a quelle delle autovetture”.  

La mancata 'comunicazione'

Secondo i giudici del Tar “il ricorso è fondato in accoglimento degli assorbenti motivi di violazione del contraddittorio procedimentale e di difetto di motivazione”. In pratica l’amministrazione, dopo aver informato la ricorrente del parere negativo della polizia municipale del 19 aprile 2018 ha acquisito un nuovo parere in data 1 febbraio 2022 senza mai sottoporlo all’attenzione della parte per consentirle di controdedurre. I magistrati amministrativi hanno sottolineato come “la ricorrente ha potuto quindi interloquire con la pubblica amministrazione solo rispetto a tale risalente parere e non con riguardo a quello presumibilmente aggiornato del 1 febbraio 2022 che sorregge il diniego impugnato. Tale compromissione delle garanzie partecipative aveva indotto la Sezione ad accogliere la domanda cautelare ordinando al Comune di Aversa di riesaminare la fattispecie previa attivazione del contraddittorio procedimentale; ciò, nondimeno, a seguito del sopralluogo congiunto presso l’esercizio commerciale, l’amministrazione non ha adottato alcun nuovo provvedimento”.  Per questo il ricorso de “La Brasilena” è stato accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. E non solo. È stato anche condannato il Comune di Aversa al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario che liquida in complessivi euro 1.500 euro, oltre agli accessori di legge e al contributo unificato. 

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