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Giovedì, 25 Aprile 2024
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“Errore nel Puc”, fanno ricorso al Tar ma vengono sconfitti

Il giudice dà ragione all'Ente e condanna i ricorrenti anche a pagare le spese legali

Il Comune di Lusciano vince al tribunale amministrativo regionale sul ricorso presentato Chianese Claudio, Chianese Emilio, Chianese Umberto, Macchione Carolina, titolari della “Società Agricola Chianese” con sede in via della Libertà a Lusciano. I ricorrenti avevano chiesto al Tar della Campania di annullare la delibera sul Puc con il quale il loro terreno era stato riclassificato come zona E2 (cioè agricola). Secondo i ricorrenti “del tutto inspiegabilmente, la strada che lambisce il lotto dei Chianese e conduce al parcheggio del centro Commerciale Jambo era stata classificata come E2, mentre quella confinante era stata riclassificata come D2 (quindi industriale)”. Per il giudice però il ricorso è infondato.

Per la difesa “la differente classificazione delle aree è sicuramente il frutto di una palese svista da parte dei redattori del Puc i quali, come detto, hanno del tutto omesso di riportare sulla Tavola il prolungamento lineare della strada che dalla rotatoria conduce al parcheggio del centro commerciale Jambo e, per l’effetto, hanno finito per riclassificare come D2 solo il primo tratto e non anche quello che lambisce la proprietà dei ricorrenti”.

Il Comune di Lusciano invece ha sottolineato che “si tratta però di una strada secondaria rispetto a quella principale che dallo svincolo dell’asse mediano arriva al parcheggio del Centro Commerciale Jambo. Il progettista del Puc ha deciso di inserire all’interno dell’area classificata come D2 la strada principale (che dalla rotatoria conduce al Centro commerciale) insieme alla fascia di territorio che immediatamente la lambisce. Per tutti gli altri terreni che non sono a ridosso dell’asse stradale principale si è invece deciso di mantenere la preesistente destinazione agricola (E2) e questa decisione non poteva non riguardare anche il terreno dei ricorrenti che, invece, come appena spiegato è adiacente ad una strada secondaria che è stata anche correttamente nella tavola. Questa decisione del progettista del PUC ha consentito di soddisfare le esigenze strettamente necessarie alle attività commerciali e direzionali, conservando, invece, la destinazione agricola degli altri fondi”.

In sostanza le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale costituiscono espressione di ampia discrezionalità, trattandosi, infatti, di scelte di merito che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo, a meno che risultino inficiate da arbitrarietà e irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare.

I ricorrenti dovranno anche pagare 2mila euro di spese al Comune.

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