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Il Comune sbaglia l'ordinanza di demolizione, il Tar lo condanna

Il giudice accoglie la richiesta di 4 cittadini

Accolto il ricorso presentato da 4 cittadini di Sant'Arpino: il Tar dà ragione ai ricorrenti e condanna il Comune al pagamento di mille euro di spese di lite, annullando il provvedimento comunale. Il giudice infatti ha previsto l'annullamento dell’efficacia dell’ordinanza di acquisizione di un immobile 'abusivo' che però resta nella disponibilità dei legittimi proprietari.

Il tutto parte nel 2014 quando il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Sant’Arpino dispose l’acquisizione gratuita al patrimonio disponibile dell’ente delle opere abusive oggetto di una ordinanza di demolizione. In pratica funziona così: il Comune ordina la demolizione, i proprietari hanno tot giorni per demolire l'abuso, qualora passino quei giorni senza che accada nulla l'Ente diventa proprietario dell'area di sedime, cioè quella oggetto di abuso edilizio. 

I ricorrenti hanno presentato un bel po' di censure e secondo il Tar "il ricorso è fondato".

Entrando nel dettaglio il giudice dice che "il provvedimento impugnato precisa che “le opere da acquisire risultano censite al catasto fabbricati al fg. 2 part. 373”. La descrizione delle opere abusive lascia intendere che i fabbricati oggetto del provvedimento siano almeno due, di cui uno composto dal solo piano terra ed un altro composto da più piani, ciascuno interessato da diversi abusi. Tanto premesso e considerato che parte ricorrente ha documentato che la particella 373 è suddivisa in più “sub”, appartenenti a distinti proprietari almeno a far data dall’anno 2010, sarebbe stato onere del Comune rendere una dettagliata descrizione e una precisa individuazione della superficie oggetto di acquisizione che deriva ope legis dall’inottemperanza".

Al contrario, nel provvedimento risulta omnicomprensivamente indicata la particella 373 e sono indistintamente elencati soggetti che, per quanto innanzi detto, non risultano comproprietari della particella, ma proprietari esclusivi di singole porzioni da quella derivate. Secono il giudice "va tuttavia per completezza chiarito, quanto alla contestata circostanza che gli abusi de quibus siano di natura tale da giustificare il provvedimento di acquisizione, che la qualificazione degli abusi in termini di opere “realizzate in assenza del permesso di costruire” risulta operata già in seno all’ordinanza di demolizione, che non consta essere stata gravata; vero è che il provvedimento dà conto dell’esistenza di titoli edilizi ma non perciò solo è ipotizzabile che gli abusi si qualifichino in termini di “mera” difformità dal titolo".

Quindi l’ordinanza impugnata va annullata con salvezza degli ulteriori provvedimenti che il Comune resistente è onerato di adottare. Il Comune dovrà però anche pagare 1000 euro ai ricorrenti come spese di lite. 

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