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Giovedì, 25 Aprile 2024
Attualità San Marcellino

Debiti con la Impresud, stangata bis per il Comune

L'Ente condannato dal Consiglio di Stato a versare oltre 100mila euro

Condanna bis per il Comune di San Marcellino: il Consiglio di Stato ordina nuovamente all'Ente oggi guidato dal sindaco Anacleto Colombiano di pagare quasi 100mila euro alla società Impresud, per crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2010 al 2012. E' una sentenza che fa giurisdizione perché il giudice Raffaele Greco, presidente della Sezione Quarta, ha rigettato tutte le 'opposizioni' da parte del Comune di San Marcellino.

Andiamo con ordine: nel febbraio 2013 il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere condanna il Comune di San Marcellino al pagamento di oltre 90mila euro, oltre interessi e competenze professionali, per i crediti che la Impresud vantava. Il Comune però non ci sta e quindi non paga. Arriva il Tar che condanna ancora una volta l'Ente per l'inottemperanza al pagamento nel 2019: accolto il ricorso della Impresud e ordinato al Comune di provvedere entro il termine di trenta giorni, nominando anche commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, al pagamento delle somme.

A questo punto il Comune di San Marcellino ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale dell’originario ricorso per ottemperanza. Secondo la difesa del Comune "l'Ente era in stato di dissesto; il credito vantato dalla parte appellata verte su fondi a gestione vincolata, in quanto crediti derivanti dallo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per gli anni dal 2010 al 2012; la normativa originariamente escludeva che l’organismo straordinario di liquidazione (OSL) prendesse in carico le gestioni vincolate sia per la parte attiva sia per quella passiva, mentre, a seguito delle modifiche intervenute negli anni 2016-2017 per le amministrazioni (provinciali e comunali) in stato di dissesto finanziario è stato previsto in deroga che i residui “relativi ai fondi a gestione vincolata” possono essere gestiti dall’OSL. Considerato che la società Impresud S.r.l. aveva già presentato istanza di ammissione al passivo e il suo credito era stato prontamente inserito dall’OSL nell’elenco dei giudizi da transigere, il pagamento non può essere disposto in via ordinaria ormai rientrando tale credito nella gestione di competenza dell’OSL". 

Solo che il giudice non ne ha voluto proprio sapere ed ha spiegato bene la legge respingendo l’istanza cautelare proposta dal Comune. Secondo il giudice "l’appello è infondato e deve pertanto essere respinto". Nella sentenza viene riportato che "premesso che è pacifica la riconducibilità dei crediti in questione alla gestione vincolata, occorre premettere che non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”. Consegue pertanto che la gestione vincolata fuoriesce dalla competenza dell’organo della liquidazione, sicché l’eventuale disavanzo nella gestione vincolata non può essere ricompreso nel disavanzo finanziabile a carico della gestione straordinaria della liquidazione. Le caratteristiche della fattispecie in esame rendono non applicabile la disciplina derogatoria dedotta dalla parte appellante, non sussistendo le relative condizioni".

Infatti "la deroga alla esclusione dei fondi a gestione vincolata dalla competenza dell’organismo straordinario di liquidazione (OSL), si applica solo ai dissesti deliberati dopo il 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto legge numero 50/17, sempreché non vi sia stata la delibera di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Nel caso di specie, il Comune di San Marcellino ha dichiarato il dissesto con la deliberazione del Consiglio comunale numero 36 del 30 settembre 2014, quindi in un momento antecedente alla citata data di entrata in vigore del decreto legge, ed ha successivamente adottato la delibera numero 31 del 7 dicembre 2016 di approvazione del bilancio 2014 stabilmente riequilibrato a seguito del decreto ministeriale del 16 novembre 2016".

In conclusione, attesa l’inapplicabilità della disciplina derogatoria al caso di specie, trattandosi di gestione vincolata il credito non rientra nel dissesto e deve essere pagato dal Comune in via ordinaria. Comune condannato anche alle spese di giudizio, che sono di 3mila euro oltre accessori di legge se dovuti. 

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