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Due comuni si rifiutano di pagare al Consorzio ma perdono il ricorso

La sentenza della commissione tributaria di secondo grado

Il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno è uscito recentemente vincitore in tre distinte cause innanzi alla Commissione tributaria regionale di secondo grado della Campania, originate da tre ricorsi dei Comuni di San Vitaliano (Napoli), Recale e Giano Vetusto che si erano rifiutati di pagare il tributo di bonifica per lo smaltimento delle acque meteoriche, adducendo come ragione che queste siano oggetto del rapporto tra i Comuni e il soggetto gestore del Servizio idrico integrato, ovvero del rapporto tra soggetto gestore e Consorzio di bonifica stesso.

I Comuni, già sconfitti in primo grado, avevano poi presentato ricorso alla Commissione regionale che ha invece sempre confermato i dispositivi delle Commissioni provinciali su un punto essenziale: lo smaltimento delle acque meteoriche di seconda pioggia, che perviene nei canali di bonifica, non attiene al rapporto tra i Comuni e i gestori del Servizio idrico integrato, bensì riguarda la normativa della bonifica ed è soggetta al contributo di manutenzione dei canali riceventi.

“Il soggetto passivo dell’atto impugnato è il Comune e non la società responsabile del Servizio idrico integrato – recitano le tre sentenze. Perché come disposto dall'articolo 13 della Legge Regionale della Campania n. 4/2003 “Nuove norme in materia di bonifica integrale”, in particolare dal comma 2 “Emerge che il gestore del servizio idrico integrato si deve far carico solo degli ‘oneri di depurazione’ delle acque reflue rientranti nella gestione delle acque dei servizi affidati, direttamente scaricate nella fognatura comunale - i cui oneri di smaltimento e depurazione rientrano nella tariffa della gestione dei servizi affidati - oneri ripartiti dalla tariffa posta a carico dell'utente”.

Invece il Consorzio richiede ai Comuni un contributo di allacciamento che “Si riferisce alle acque meteoriche di dilavamento di ‘seconda pioggia’ (secondo la terminologia del Testo unico ambientale), non ricomprese nella definizione di ‘acque reflue’ che provengono dal consumo idrico urbano o dalle acque piovane di ‘prima pioggia’ non assorbite dal terreno, restituite alle fognature, di competenza del Servizio idrico integrato”. Vale la pena ricordare che in questo caso specifico è facoltà dei Comuni stringere delle convenzioni con il Consorzio di bonifica – espressamente previste dalla legge regionale – finalizzata alla determinazione del contributo.

Le sentenze spiegano chiaramente che “Il consorzio di bonifica con l’atto impugnato ha richiesto pertanto al comune di farsi carico, in applicazione dell’articolo 13 della legge regionale 4/2003, del contributo di collettamento relativo alle sole portate meteoriche di seconda pioggia, che, per le caratteristiche proprie dei sistemi di collettamento adottati in Campania, non vengono collettate (insieme alle acque nere e di prima pioggia) negli impianti di depurazione, ma sono sversate nelle opere di bonifica”. In pratica il “troppopieno” che finisce dalle fogne ai canali di bonifica.

Per maggiore chiarezza, ed a conferma di questa analisi, le recenti sentenze dalla Commissione tributaria regionale confermano anche un'altra casistica: “Per le acque nere e di prima pioggia, collettate alla depurazione e solo dopo il trattamento sversate nelle opere di bonifica, la legittimazione passiva resta al soggetto gestore del servizio idrico integrato.” Ovvero solo in tal caso a pagare il tributo al Consorzio di bonifica è il soggetto gestore del Servizio idrico integrato.

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