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La guerra per l'ordine degli avvocati: il Consiglio di Stato sospende la sentenza

Udienza di merito a fine luglio. Il legale dell'ex presidente contesta l'eccesso di potere giurisdizionale del Tar

Nuovo stop dei giudici amministrativi allo scioglimento dell’Ordine degli Avvocati del tribunale di Napoli Nord. Il Consiglio di Stato ha, infatti, sospeso la sentenza prodotta pochi giorni fa dal Tar Campania che aveva respinto il ricorso presentato da Francesco Castado, rappresentato dall’avvocato Renato Labriola. L’udienza di merito è in programma il 28 luglio prossimo.

La vicenda si trascina dal luglio 2021 quando l’allora presidente Castaldo vide dimettersi la maggioranza dei consiglieri dell’Ordine, cosa che portò alla fine della sua gestione. Ma le dimissioni, così come evidenziato nel ricorso, non furono contestuali della maggioranza dei consiglieri e questo, sostiene l’avvocato Labriola nel ricorso, non avrebbe dovuto portare allo scioglimento. Il Tar Campania, che pure aveva concesso la sospensiva sulla precedente istanza, ha poi concluso dando torto a Castaldo. Ma adesso la partita si sposta al Consiglio di Stato. Che ha concesso una nuova sospensiva, così come deciso con decreto dal presidente della Terza Sezione Michele Corradino.

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L’avvocato Labriola, nel ricorso di secondo grado, ha evidenziato un eccesso di potere giurisdizionale, evidenziando che “i giudici di Primo Grado, per confermare la legittimità del provvedimento impugnato, hanno svolto un’indagine che non è rimasta nei limiti del riscontro di legittimità dello stesso, ma è stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto che, pur mantenendo il contenuto dispositivo nell’area del rigetto della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato, ha espresso nella decisione finale una volontà dell’organo giudicante che si è sostituito a quella dell’amministrazione, nel senso che, procedendo a un sindacato di merito, si è estrinsecata in una pronunzia autoesecutiva. La sentenza ha tale carattere quando possiede il contenuto sostanziale e l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa. Il giudice non può avvalersi di criteri che portano ad affermare la mera condivisibilità della valutazione dell’Amministrazione scostandosi dalla sua estrinsecazione letterale contenuta nel provvedimento impugnato, poiché tale “modus procedendi” comporta una sostituzione nel momento valutativo riservato alla amministrazione che può essere paragonabile all’ipotesi in cui un giudice formuli direttamente, con efficacia immediata e vincolante, gli apprezzamenti e gli accertamenti demandati all’amministrazione. Pertanto nel caso “de quo agitur” il Giudice di Prime Cure con la sentenza impugnata ha ecceduto i limiti del riscontro di legittimità, compiendo una diretta valutazione di opportunità e convenienza dell'atto impugnato facendo sì che la decisione finale, pur nel rispetto della formula del rigetto della richiesta di annullamento, esprimesse la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella del Ministero odierno resistente, con una valutazione, peraltro diametralmente opposta sugli stessi presupposti di fatto, a quanto statuito nell’ordinanza cautelare n. 1790/2021”.

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