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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Green pass, pasticcio sui controlli incrociati col documento d'identità

Il Garante per la Privacy dà il via libera agli esercenti, poi il Viminale emana la circolare definitiva

Un vero e proprio pasticcio su chi debba controllare e quali documenti possano essere chiesti ai clienti prima di entrare nel locale. E' quanto si è verificato nelle prime ore di entrata in vigore della nuova normativa sull'obbligo del Green Pass per entrare in luoghi chiusi come bar e ristoranti. 

Il Garante per la Privacy

La prima svolta, come racconta Today, c'è stata con la nota del Garante per la Privacy rispondendo ad un quesito rivolto sull'attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar. . "Le figure autorizzate alla verifica dell'identità personale sono quelle indicate nell'articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire". Tra i soggetti elencati dal Dpcm ci sono anche "i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi" che possono richiedere agli intestatari della certificazione verde di esibire un documento d'identità.

La circolare del Viminale

Le modalità di verifica della certificazione verde Covid-19 da parte dei titolari dei locali in cui è previsto l'obbligo dal 6 agosto scorso stanno facendo discutere. Un piccolo grande pasticcio, finora. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese aveva dichiarato che "il rispetto delle regole è importante" e non ha escluso "controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa". Tuttavia, aveva ribadito che saranno i titolari a dover controllare che i clienti abbiano il certificato verde, anche se "non potranno chiedere loro la carta d'identità. Non si può pensare che l'attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia", perché ciò "significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario, che è garantire la sicurezza. Al riguardo è in via di preparazione una circolare".

La circolare arriva poi, finalmente, nella serata di martedì: ''Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo occorre precisare che le vigenti disposizioni individuano due diverse successive fasi. La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendono accedere alle attività per le quali essa prescritta. Tale prima verifica ricorre in ogni caso e proprio in ragione di ciò è configurata'' come ''un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati''. E' quanto precisa la circolare del Viminale 'disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi', firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi.

''La seconda fase'', viene spiegato nel testo, ''consiste nella dimostrazione da parte del soggetto intestatario della certificazione verde della propria identità personale mediante l'esibizione di un documento d'identità. Si tratta - precisa il Viminale - di un'ulteriore verifica allo scopo di contrastare i casi di abuso o di elusione delle disposizioni. Diversamente dalla prima'', questa verifica ''non ricorre indefettibilmente'' come dimostra ''la locuzione 'a richiesta dei verificatori'. La verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolto a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme come ad esempio quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione'' precisa inoltre la circolare".

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