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Attualità Gricignano di Aversa

Negati gli atti al condominio per il bonus facciate, Comune 'bacchettato' dal giudice

Il condominio aveva chiesto tutta la documentazione ma non aveva avuto risposta in merito

Il Comune di Gricignano di Aversa perde in tribunale, su ricorso presentato da un condominio, e viene 'stangato' dal Tar della Campania. La sezione Ottava (presidente Alessandro Tomassetti ha accolto quindi il ricorso annullando l'inerzia serbata sull'istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi per l’accertamento del diritto del ricorrente all'accesso ai documenti e atti amministrativi. In pratica il Condominio ricorrente, ai fini dell’espletamento dello studio di fattibilità sulla pratica edilizia bonus facciate e/o superbonus 110% con sconto in fattura ex decreto rilancio, stante la necessità di procedere alle opportune verifiche in riferimento all’ammissibilità della stessa, nonché il rispetto della normativa urbanistica vigente e delle norme civilistiche applicabili "formulava all’Amministrazione del Comune di Gricignano di Aversa istanza di accesso agli atti amministrativi". L’istanza era diretta ad ottenere la documentazione riguardante la "concessione edilizia rilasciata dal Comune di Gricignano di Aversa; ogni altra pratica edilizia relativa del Condominio sito in via San Salvatore e ogni altro atto a esso allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale”.

La richiesta veniva motivata dall’esigenza di avere accesso a tutta la documentazione inerente alle pratiche edilizie agli atti dell’Ente comunale relative al fabbricato condominiale al fine dell’espletamento del necessario studio di fattibilità delle pratiche superbonus 100% e sismabonus. Il Comune di Gricignano di Aversa è rimasto inerte e totalmente silente per oltre trenta giorni dall’acquisizione dell’istanza, senza neppure avviare il relativo procedimento.

Per il giudice "il ricorso è fondato". Perché il condominio ricorrente ha dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del proprio immobile, indicati con sufficiente precisione nella relativa richiesta al fine di valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio. "Come chiarito, infatti, dall’univoca giurisprudenza (il che esime da citazioni specifiche), l'amministrazione deve consentire l'accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall'istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti". Il giudice poi sottolinea anche che "giova precisare, peraltro, anche l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il Condominio ricorrente aspira".

Il ricorso va, dunque, accolto e per l’effetto il provvedimento tacito reiettivo impugnato va annullato e va dichiarato l'obbligo del Comune di Gricignano di Aversa di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura. Il Comune condannato anche al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidate complessivamente in 800 euro. 

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