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Biodigestore, ecco i motivi del ricorso al Tar

Quattro comuni e tre associazioni si rivolgono al Tribunale

I Comuni di San Nicola la Strada, Casagiove, Recale e Capodrise ma anche il Comitato Cittadino San Nicola la Strada Città Partecipata, il Circolo Legambiente Caserta, il Movimento Speranza per Caserta ricorrono al Tar contro la realizzazione del Biodigestore in località Ponteselice.

In particolare, sindaci ed associazioni, si sono rivolti all'avvocato Paolo Centore che nei giorni scorsi ha depositato il documento per impugnare sia la delibera di giunta con cui è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare sia la determinazione dirigenziale con cui è stata indetta la gara per l'affidamento della progettazione definitiva.

Nelle 25 pagine del ricorso l'avvocato Centore esamina l'intera vicenda dallo studio di fattibilità, svolto dalla società Athena (spin off dell'Università Vanvitelli), passando per la delibera di giunta con cui si ipotizzava anche Gradilli (su cui c'è un vincolo) ed infine sull'individuazione definitiva di viale Enrico Mattei, in località Ponteselice, che si trova "in pieno centro della città di Caserta, a poco più di cinquecento metri dalla Reggia di Caserta, oltre che essere ricompresa nella zonizzazione del Piano Territoriale Paesistico Caserta - San Nicola La Strada", si legge nel ricorso.

Tra i motivi dei ricorrenti ci sono in primo luogo la mancanza di competenza a decidere in materia da parte del Comune di Caserta. "La regione Campania - si legge nel ricorso - nell'adottare la fonte subordinata, ha individuato l'Autorità d'Ambito quale amministrazione competente alla localizzazione delle aree ove realizzare gli impianti di trattamento e\o smaltimento rifiuti". Comune che risulta essere incompetente anche per quanto riguarda la gara, che spetta sempre all'Ente d'Ambito.

Inoltre, secondo i ricorrenti, sussistono vizi che "afferiscono al mancato processo di VIA o, in ogni caso, alla mancata verifica di assoggettabilità a VIA (screening) dell'impianto". "Dallo studio di fattibilità della società Athena S.r.l. - si legge nel ricorso - emerge che la capacità di smaltimento e recupero dei rifiuti è di 129t/giorno10: a tale risultato si perviene altresì suddividendo 40.000t/a - che è la capacità annua dell'impianto di che trattasi - per 310 giorni lavorativi, come evidenziato dalla stessa società Athena s.r.l. nello studio di impatto ambientale. In relazione ad impianti, la cui capacità di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi sia superiore a 100t/giorno - la legge - prevede la necessità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Nel caso di specie è mancata del tutto l'articolazione della menzionata procedura, ivi compresa quindi la fase della consultazione dei soggetti interessati (prevista dal Testo Unico dell'Ambiente nda) tra i quali gli enti esponenziali qui ricorrenti". Infine "sia la VIA che la verifica di assoggettabilità a VIA devono essere necessariamente preliminari rispetto all'approvazione del progetto di fattibilità". Adesso la parola passa al Tribunale che dovrà fissare l'udienza per entrare nel merito della questione.

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