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BIODIGESTORE Il Tar boccia il ricorso di 4 Comuni contro il Capoluogo

Impugnazione degli atti è tardiva: la localizzazione di Ponteselice era certa già da 1 anno

Il ricorso sul Biodigestore in località Ponteselice, in zona Asi di Caserta, è in parte "irricevibile" ed in parte "inammissibile". E' questa la decisione dei giudici della Prima Sezione del Tar Campania (presidente Salvatore Veneziano) in merito al ricorso presentato dai Comuni di San Nicola La Strada, Recale, Casagiove, Capodrise, nonché il Comitato Cittadino San Nicola La Strada, Città Partecipata, il Circolo Legambiente di Caserta, il Movimento Speranza per Caserta ed ancora Norma Naim, quale consigliere comunale di Caserta ed il signor Francesco Apperti, quale cittadino.

I ricorrenti hanno impugnato tutti gli atti relativi alla realizzazione di un impianto da 40mila tonnellate di rifiuti organici (umido) a circa 800 metri dalla Reggia vanvitelliana, a partire dalla manifestazione d'interesse della regione Campania per individuare comuni disposti ad opsitare l'impianto (il progetto è da 26 milioni di euro), la delibera di giunta avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto ed in ultimo la gara indetta dal Comune di Caserta per la progettazione del biodigestore.

LA GIUNTA AVEVA GIA' DECISO PER PONTESELICE UN ANNO FA

Per il Tar la delibera di giunta, redatta il 30 giugno 2017, non può essere impugnata in quanto i termini per farlo sono scaduti il 16 luglio 2017, quindi il ricorso è tardivo. Inoltre ad avviso dei giudici amministrativi non può "condividersi la prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale solo con l’indizione della procedura di affidamento della progettazione si sarebbe avuta certezza della localizzazione dell’impianto sul territorio comunale di Caserta, in località Ponteselice, dal momento che la deliberazione di Giunta municipale di Caserta n. 112 del 30 giugno 2017 aveva specificamente approvato lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare dell’impianto di trattamento rifiuti ubicato nella zona ASI di Ponteselice, localizzazione che avrebbe potuto essere eventualmente modificata solo al verificarsi di specifiche condizioni, in ogni caso richiedenti un’apposita rimodulazione del progetto. Ne consegue che la localizzazione dell’impianto ritenuta lesiva per le ragioni di parte ricorrente, aveva connotazioni di certezza e stabilità già al tempo dell’adozione della predetta deliberazione, tardivamente impugnata". Ergo l'ipotesi Gradilli, anche paventata, non c'è mai stata realmente con Ponteselice ritenuta dai giudici sede dell'impianto a monte.

LA GARA PER LA PROGETTAZIONE

I giudici hanno ritenuto inammissibile anche l'impugnazione della gara per la progettazione "sia per carenza sia di legittimazione che di interesse a ricorrere. Difatti - scrivono i giudici - quanto al primo profilo, si osserva che oggetto esclusivo di tale provvedimento è l’indizione di una gara per l’affidamento delle attività di progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto da realizzare in località Ponteselice, rispetto al quale nessuno dei ricorrenti ha una posizione differenziata e qualificata di portatore di interesse legittimo, non essendo alcuno di essi un operatore economico interessato alla legittimità della procedura di evidenza pubblica in quanto tale; del resto, venendo alla questione dell’interesse processuale, l’eventuale annullamento della procedura, comunque non sarebbe satisfattivo del dichiarato interesse alla delocalizzazione dell’impianto, potendo determinarsi, come effetto conformativo esclusivo di una decisione qui favorevole, la sola reindizione della procedura di gara".

Per questi motivi il ricorso è stato bocciato con i 4 comuni e le associazioni che hanno avanzato il ricorso al pagamento in solido delle spese processuali nei confronti del Comune di Caserta e della Regione Campania quantificate in 1500 euro per ciascuna parte resistente.
 

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