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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Società esclusa dal bando fa ricorso e vince in tribunale

Il Tar della Campania ha accolto il ricorso: l'esclusione può farla solamente il Rup

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava, presidente Alessandro Tomassetti) ha accolto il ricorso presentato dalla New Food Società Cooperativa-Cooperativa contro il Comune di Cesa e l’Asmel Consortile Scarl che non si sono nemmeno costituiti in giudizio. La società aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del gennaio scorso con cui il Comune di Cesa, supportato dall’Asmel, ha escluso la ricorrente; di tutti i verbali di gara in cui non è stata disposta l’ammissione della ricorrente ed è stata individuata la controinteressata (la Mediterrane Società Cooperativa) come aggiudicataria “provvisoria” e di tutti gli atti consequenziali.

Entrando nel dettaglio la New food società cooperativa ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica presso il Comune di Cesa per il periodo 2022/2025 con una base d’asta di 282.334,36 euro. Il provvedimento, adottato dalla commissione di gara, è stato motivato sulla base della mancanza di un’idonea referenza bancaria redatta da Istituto di credito. La società ricorrente ha mosso diverse censure di eccesso di potere e di violazione di legge e, in particolare, la censura di “violazione e falsa applicazione di legge” vista la incompetenza della Commissione di gara a disporre l’esclusione della New Food in quanto l’esclusione sarebbe stata disposta, illegittimamente, dalla commissione di gara e non dal RUP (responsabile unico del procedimento) che aveva la relativa competenza. Sulla querelle il giudice ha sottolineato che “giova precisare che la Stazione Appaltante è sembrata sul punto di rimeditare la propria scelta escludente in quanto, con nota il RUP, alla luce di un qualificato parere legale, ha chiesto alla commissione di riesaminare la questione relativa all’esclusione della ricorrente. E’ stata anche convocata una seduta della commissione per la “riammissione” della ricorrente. Il Collegio, in sede cautelare, per due volte confermava l’ammissione in via interinale della parte ricorrente nell’attesa delle nuove determinazioni della Stazione Appaltante che, tuttavia, non erano mai adottate”.

Il giudice Tomassetti sottolinea che “il provvedimento di esclusione, versato in atti, è stato adottato dalla commissione di gara e non dal RUP. Orbene, la giurisprudenza ha chiarito che la competenza a disporre l’esclusione è del RUP e non della commissione di gara. L’articolo 80 del codice dei contratti infatti, prevede che sia la stazione appaltante a determinare le esclusioni e questo va inteso nel senso che la competenza spetti al RUP e non all’organo straordinario della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo. Tale disposizione definisce i limiti della competenza della commissione che si deve limitare a svolgere un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie”. Quindi il provvedimento di esclusione va “annullato per essere la competenza del RUP – che dovrà rideterminarsi in merito – e non della commissione di gara”.

Nella decisione c’è anche la condanna della Stazione appaltante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 3mila euro.

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