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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Attualità Frignano

Stop ad azienda di trasporti, il Tar 'bacchetta' il Comune

Il giudice contesta la decisione dell'Ente: "Non ha autorità in merito"

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha 'condannato' il Comune di Frignano annullando un'ordinanza firmata dal settore tecnico del Municipio dopo il ricorso della società Autotrasporti i Parenti. La società, che svolge attività di autotrasporto per conto di terzi nonché per la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), aveva chiesto nel 2019 un’istanza di permesso di costruire avente ad oggetto un progetto di trasformazione e adeguamento di una casa rurale con annesso terreno e un progetto in sanatoria di una casa civile da destinare ad alloggio del custode dell’insediamento produttivo. Solo che l'amministrazione comunale non ha mai risposto al permesso di costruire e oltretutto ha anche emesso l'ordinanza di sospensione dell'attività.

Per il giudice "il ricorso è fondato". E poi è entrato nel merito: "Per svolgere l’attività di autotrasporto non risulta necessario il rilascio di alcuna autorizzazione da parte del Comune in quanto a tal uopo è necessaria e sufficiente l’iscrizione nell’Albo nazionale degli Autotrasportatori e la conseguente autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile. E’ evidente che, non essendo titolare di alcun potere autorizzatorio in materia, l’ente comunale di conseguenza non dispone neanche del potere di sospendere la relativa attività. L’Amministrazione comunale ha illegittimamente operato una commistione col procedimento di rilascio del richiesto titolo edilizio, che è ancora in itinere, peraltro disponendo l’inibitoria dell’attività di autotrasporto senza la fissazione di alcun termine finale. Difatti alla pubblica amministrazione è riconosciuto un generale potere di natura cautelare e di durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti di un atto amministrativo precedentemente adottato, essendo ad ogni modo necessaria l'indicazione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, finalizzato a scongiurare il rischio di una illegittima sospensione sine die. Nel caso di specie, invece, la sospensione è stata illegittimamente disposta sine die. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è fondato per cui s’impone l’annullamento del gravato provvedimento inibitorio".

Il tribunale quindi ha anche condannato l’Amministrazione soccombente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida complessivamente in 1500 euro.

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