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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Anzianità di servizio non riconosciuta: lo Stato condannato a risarcire lavoratori casertani

La sentenza della Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo punisce l'Italia a liquidare le differenze salariali non versate

Anzianità di servizio non riconosciuta nel passaggio dagli enti locali al Miur, come personale amministrativo o tecnico della scuola. Dopo 20 anni arriva la giustizia per 20 cittadini italiani, di cui 6 della provincia di Caserta, che hanno visto la condanna dello Stato Italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo

La vicenda risale al 2000 quando i 20 ricorrenti venivano assunti nella scuola dopo essere stati per anni personale degli enti locali. A tutti loro, però, non era stata riconosciuta la piena anzianità di servizio maturata fino a quel momento, con conseguenti ingenti danni economici e di progressione professionale. 

Non avendo ottenuto il pieno riconoscimento della durata di servizio presso gli enti locali, i ricorrenti hanno adito la giustizia nazionale, sostenendo che la conversione della loro retribuzione, nel servizio presso il nuovo datore di lavoro (MIUR), al momento del trasferimento, era stata illegittima e dannosa, quindi avevano richiesto l’inserimento nel grado professionale corrispondente alla loro intera durata del servizio, a partire dalla data del trasferimento, come pure la determinazione di ogni indennizzo loro spettante. 

A complicare le cose, però, intervenne la legge finanziaria del 2006 che, assumendo carattere retroattivo, aveva interferito sui procedimenti in corso. Di qui il ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo.

I ricorrenti hanno lamentato che la sopravvenuta entrata in vigore della finanziaria 2006 aveva interferito sui procedimenti giudiziari che gli stessi avevano intrapreso, così influenzando il loro diritto a un processo equo, con l’effetto di aver violato l’art. 6 della CEDU, secondo cui ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge.

La Corte di Strasburgo, nel condividere la tesi degli operatori scolastici, ha infatti ritenuto che l’interferenza legislativa causata dall’applicazione delle disposizioni retroattive (quelle contenute nella finanziaria 2006) alle cause già pendenti, al fine di determinarne l’esito, non può essere giustificato da motivi di interesse generale, così riconoscendo la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione.

Per questo lo Stato italiano è stato condannato a pagare ai richiedenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva i danni pecuniari (differenze salariali e da compromessa progressione di carriera) e non pecuniari, le spese legali e gli interessi. 

"Questo è un successo che testimonia, ancora una volta, l'impegno costante e la caparbietà della FLC di Caserta nel difendere i diritti di tutte le lavoratrici e i lavoratori del mondo della conoscenza", ha commentato Gaetanina Ricciardi, segretaria generale della FLC CGIL di Caserta che ha seguito i ricorrenti con l'avvocato Pasquale Biondi.

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