• Versione stampabile
  • inoltra notizia
  •  
  •  
  • Segnala su Facebook
  • Segnala su Wikio
  • Segnala su OkNotizie
  • Segnala su Technorati
  • Salva su Google Bookmarks
  • Aggiungi a My Yahoo!
  • Proponi su del.icio.us

Oliviero (Ps): "Il nuovo Piano Casa della Regione Campania"

Mercoledì 23 Dicembre 2009
POLITICA | Caserta
- Il Consiglio Regionale della Campania il mercoledì notte 9 dicembre 2009, ha approvato il "Piano casa" con 35 voti favorevoli, sei contrari e tre astenuti.

Tanti i punti di rilievo del provvedimento, che in deroga agli strumenti urbanistici vigenti prevede, tra l'altro:
l'ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari e, comunque, degli edifici di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra;
l'aumento entro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all'interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. Questi interventi volumetrici devono essere realizzati con tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali e in conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;
il divieto di realizzazione degli interventi previsti negli immobili realizzati in difformità del titolo abitativo, collocati all'interno delle aree a rischio idrogeologico e pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, nella zona 'rossa' a rischio Vesuvio ex legge regionale 21/2003, negli immobili di valore storico, culturale e architettonico, nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle leggi nazionali e regionali;
la realizzabilità degli interventi di incremento volumetrico anche sugli immobili qualificati 'prima casa' (quella di residenza anagrafica) per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l'accertamento di conformità, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte.
La realizzazione degli interventi di incremento volumetrico è subordinata alla valutazione della sicurezza del fabbricato del quale si intende aumentare la volumetria (riportata nel fascicolo del fabbricato) e la denuncia dei lavori è finalizzata anche ad ottenere dai competenti Settori provinciali del Genio civile l'autorizzazione sismica, obbligatoria nelle aree ad alto rischio sismico.
La legge prescrive, infine, che le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, DIA, permesso a costruire, richiesti dalle normative vigenti per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano-casa, devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Via al recupero dei sottotetti e all'edilizia sociale attraverso la sostituzione edilizia nelle aree degradate: Il Piano Casa diventa legge anche in Campania. Dopo un iter travagliato, caratterizzato da molteplici emendamenti e discussioni rimandate, che aveva messo addirittura a rischio il governo regionale, un primo sblocco è stato registrato la settimana scorsa, con l'approvazione dei primi tre articoli della legge. Il Consiglio Regionale ha in seguito trovato un accordo su tutto il testo, votato con 35 pareri favorevoli, sei contrari e tre astenuti. Il piano per il rilancio dell'edilizia prevede una serie di interventi da effettuare in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e rimarrà in vigore a tempo determinato.
Ampliamenti: Gli aumenti di cubatura entro la soglia del 20% sono consentiti sugli edifici esistenti a destinazione residenziale di tipologia uni o bifamiliare, ma anche sulle piccole palazzine fino a mille metri cubi composti al massimo da due piani fuori terra. Sostituzione edilizia: è ammesso l'aumento fino 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all'interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato. I lavori devono essere eseguiti con tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico - ambientali e in conformità alle NTC, Norme tecniche per le costruzioni, che regolano l'attività edilizia in zona sismica. Prevista la riqualificazione delle aree urbane degradate: utile anche alla soluzione del disagio abitativo. I Comuni possono infatti individuare zone da destinare alla sostituzione edilizia con aumento volumetrico fino al 50%. La Regione ha però l'obbligo di inserire queste aree nella programmazione per l'edilizia economica e popolare. Nei lotti superiori ai 15 mila metri quadri la sostituzione edilizia degli immobili esistenti può comportare anche il cambio di destinazione d'uso, con l'obbligo di riservare all'edilizia sociale una quota non inferiore al 30%. Possibile il cambio di destinazione d'uso anche nelle aree produttive dismesse da almeno tre anni.
Le Amministrazioni Comunali, con provvedimento da adottare sessanta giorni, possono individuare ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima di spazi pubblici come verde e parcheggi, etc. Possibile anche destinare esclusivamente alcuni ambiti all'edilizia residenziale sociale per giovani coppie e a nuclei a basso reddito. Ammessi i lavori sugli immobili condonati risultanti come prima casa, a patto che sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l'istanza di regolarizzazione sia stata presentata entro i termini previsti dalla normativa statale. I sottotetti: realizzati entro l'entrata in vigore della legge possono essere recuperati ai sensi delle le leggi regionali 15/2000 e 19/2001. Esclusioni: Restano fuori dall'applicazione della legge gli immobili privi di accatastamento e quelli abusivi o realizzati in difformità del titolo abitativo, collocati all'interno delle aree a rischio idrogeologico e pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, così come quelli collocati nella zona 'rossa' a rischio Vesuvio. Divieto di realizzare interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione anche sugli edifici di valore storico, culturale e architettonico e nelle aree dichiarate di inedificabilità assoluta. L'accertamento della sicurezza dell'edificio: da riportare nel fascicolo di fabbricato, è una condizione per la realizzazione degli interventi. Nelle aree ad alto rischio sismico è infatti imprescindibile l'autorizzazione del Genio civile.
Termini: La presentazione della Dia o la richiesta di permesso di costruire deve avvenire entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale. I Comuni hanno a disposizione 60 giorni per porre ulteriori limitazioni o incentivi all'applicazione della legge sul proprio territorio.
Fonte : comunicato stampa
  • Versione stampabile
  • inoltra notizia
  •  
  •  
  • Segnala su Facebook
  • Segnala su Wikio
  • Segnala su OkNotizie
  • Segnala su Technorati
  • Salva su Google Bookmarks
  • Aggiungi a My Yahoo!
  • Proponi su del.icio.us
PUBBLICITÀ
Notizie Correlate
23/12/09
22/12/09
22/12/09
21/12/09
21/12/09
Notizie dalla stessa Città
23/12/09
23/12/09
23/12/09
22/12/09
22/12/09
PUBBLICITÀ
©CasertaNews è prodotto da
Wood & Stein
tutti i diritti riservati - registrato presso il
Tribunale di S.Maria C.V. P.Iva 02601600618