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Bufera al Consorzio Asi. Scatta il ricorso al Tar. Giallo su 2 nuovi membri del Cda

Magliocca ha dato mandato all’avvocato Costanzo. Da verificare anche la posizione di Rizzieri e Comunale

Il blitz per la ‘rielezione’ del comitato direttivo al Consorzio Asi Caserta finirà davanti ai giudici. Il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, nella sua qualità di sindaco di Pignataro Maggiore, ha infatti dato mandato all’avvocato Luciano Costanzo di Aversa per presentare ricorso al Tar Campania contro l’elezione del nuovo comitato direttivo avvenuta lunedì mattina, praticamente all’improvviso, visto che nella convocazione si parlava solo di elezione dei componenti del comitato, lasciando intendere le due caselle lasciate vacanti dopo gli addii (forzati) di Salvatore Davidde e Fulvio Granata. Nel ricorso si contesta come all’ordine del giorno non siano state inserite le dimissioni della presidente Raffaella Pignetti e dell’altro componente Nicola Tamburrino (sindaco di Villa Literno) che poi sono stati rieletti insieme ad Alessandro Rizzieri di Mondragone e Gianni Comunale di Caserta. “Per noi - sostiene il presidente Magliocca - le dimissioni sono valide ma l’assemblea andava riconvocata per mettere al corrente anche gli assenti di quanto era accaduto”. Ipotesi confermata anche dal delegato del Comune di Aversa Francesco Sbano che ha votato contro durante l’assemblea. E pare che ci sia anche una registrazione delle tensioni che si sono create durante la riunione.

Ma non basta. Perché sono stati avanzati dubbi anche in merito all’elezione di due consiglieri comunali di Mondragone e Caserta nel Comitato direttivo, tirando in ballo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 39 del 2013 (legge Severino) che prevede l’inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale. Rizzieri e Comunale si ritroverebbero nella fattispecie del comma 2 che testualmente prevede: “A coloro che  siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, non possono essere conferiti: gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.

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