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Pdl: 'Stupore per motivazioni ricorso'

Teverola - Apprendiamo con estremo stupore quali siano le motivazioni avverso le quali i responsabili della lista "Progetto-Civico Teverola città" del sindaco uscente Biagio Lusini, pare siano intenzionati a presentare ricorso al T.A.R. contro la...

Apprendiamo con estremo stupore quali siano le motivazioni avverso le quali i responsabili della lista "Progetto-Civico Teverola città" del sindaco uscente Biagio Lusini, pare siano intenzionati a presentare ricorso al T.A.R. contro la ricusazione della loro lista dalla prossima competizione elettorale del 6 e 7 Giugno. Entrambe le sollevazioni effettuate, infatti, ci pare siano due assurdi giuridici i quali non potranno che essere assolutamente respinti dai giudici competenti. Innanzitutto si cerca di eccepire la validità del principio del numero massimo di 120 firme per presentare la lista, a tal proposito è bene rammentare che, ai sensi dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 il numero di firme da raccogliere è improrogabilmente fissato tra 60 e 120, e non può in nessun caso eccedere (come nel caso della lista in questione), così come confermato dalla Corte Costituzionale Sentenza 19 febbraio - 4 marzo 1992, n. 83 la quale sancisce espressamente ed inconfutabilmente che: "in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale". Si vuole ancora sottolineare che la norma fa riferimento al numero massimo di firme (120) da raccogliere a supporto di ogni lista elettorale, ma non si evince in alcun modo la possibilità di rientrare nel numero previsto attraverso l'eliminazione delle firme irregolari (come eccepito al secondo punto del ricorso presentato). Oltretutto, tali firme devono essere necessariamente autenticate da un pubblico ufficiale, il quale attraverso l'autenticazione accerta che la sottoscrizione stessa venga apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Quindi se le firme sono state realmente autenticate da un pubblico ufficiale, con che criterio si vuole eccepire l'invalidità delle stesse? Si vuole forse prospettare l'ipotesi di un illecito penale da parte del pubblico ufficiale preposto all'autentica, in seguito ad una procedura irregolare? Oppure si è voluto trovare una vittima sacrificale da immolare a fronte di questo marchiano errore sostanziale? A seguito dei rilievi di fatto e di diritto evidenziati, riteniamo del tutto infondati i motivi di ricorso al T.A.R. ed in conseguenza di ciò, attendiamo fiduciosi una rapida risoluzione della questione, la quale sia orientata al rispetto dei principi giuridici.

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