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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Economia

Operaio precipita da impalcatuta, sara' risarcito

Caserta - Una recente sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di S.Maria C.V. Dott.ssa Sarno , ha condannato la Società Italiana Condotte dAcqua SPA a risarcire il danno biologico in favore di Vozza Claudio di Capua , difeso in giudizio...

Una recente sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di S.Maria C.V. Dott.ssa Sarno , ha condannato la Società Italiana Condotte dAcqua SPA a risarcire il danno biologico in favore di Vozza Claudio di Capua , difeso in giudizio dallAvv.Domenico Carozza , perché vittima di un infortunio sul lavoro, accaduto presso un cantiere di Marzano Appio nel 1997, che gli aveva provocato gravi lesioni fisiche .
Vozza Claudio a causa dello sfilarsi di bulloni che sono risultati più piccoli dei fori di fissaggio di una cabina portapersona di una gretta precipitava dallaltezza di circa quattro metri nel cantiere di Marzano Appio ove era occupato quale operaio specializzato . Il lavoratore a causa dellincidente non ha potuto più praticare sport e attività di ballo di cui era un fervente appassionato .
Il giudice ha così motivato la sua decisione :" L'art. 2087 c.c. è in sostanza una norma aperta, volta a supplire alle lacune di una disciplina speciale che non può prevedere ogni fattore di rischio, mediante una regolazione del rapporto di lavoro che impone all'imprenditore specifici obblighi di protezione, la cui inosservanza integra colpa contrattuale e inadempimento, poiché secondo la legge del contratto l'evento dannoso, prodotto da un assetto organizzativo non rispettoso delle norme generali sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro che nulla ha fatto per impedirne la conservazione), era, invece, evitabile con l'adozione delle cautele e degli accorgimenti tecnici da ritenere connaturali al tipo di attività esercitata e commisurati all'entità del rischio di impresa. La previsione dell'obbligo contrattuale di sicurezza comporta che al lavoratore e' sufficiente provare il danno e il nesso causale, spettando all'imprenditore provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, con conseguenza che solo l'effettiva interruzione del nesso di causalita' tra l'infortunio (o la malattia) e un comportamento colpevole dell'imprenditore esclude la responsabilita' di costui, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, ma occorrendo o una di lui condotta dolosa, ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da una attivita' non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso " .
Eppure , secondo il giudice , sarebbe stato sufficiente , per evitare laccaduto e le conseguenze fisiche che hanno cambiato in peggio la vita del lavoratore , adottare misure minime di sicurezza quali idonei sistemi di fissaggio della cabina portapersona o un sistema di protezione posto al disotto di essa .
" Lascia quantomeno perplessi che ancora oggi , tenuto conto che la norma citata dal giudice ha oltre 40 anni , possano succedere simili incidenti sul lavoro a causa della mancata adozione di misure di sicurezza minime, incidenti che hanno il drammatico effetto di cambiare la vita delle persone " ha dichiarato il difensore del lavoratore

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