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Cronaca Gricignano di Aversa

Ricorso contro il concorso del Comune, arriva la sentenza del Tar

Ad impugnare il risultato una delle partecipanti, che ha portato il caso al Tribunale amministrativo

La quinta sezione del Tar della Campania (presidente Santino Scudeller, estensore Paolo Marotta, consigliere Pierluigi Russo) ha respinto il ricorso presentato contro il Comune di Gricignano di Aversa da parte di una delle partecipanti al concorso indetto dall’Ente per la copertura di due posti di istruttore direttivo, categoria D1, da inquadrare nell’area finanziaria del Comune.

Il bando di concorso prevedeva l’espletamento di una prova preselettiva (superata dalla ricorrente), di due prove scritte e di una prova orale. La ricorrente non è stata ammessa alla prova orale, in quanto non ha riportato nella prima prova scritta il punteggio minimo richiesto (21/30), e ha quindi impugnato gli atti della Commissione esaminatrice, contestandone la legittimità.

I giudici del Tribunale amministrativo hanno però respinto il ricorso. Il Tar, pur dimostrando che la sola pubblicazione sul sito internet del Comune dei risultati della prova non è sufficiente ai fini della conoscenza legale dei risultati (il ricorso della ricorrente non può essere quindi considerato intempestivo), giudica infondata la presunta violazione compiuta dalla Commissione nel procedere alla attribuzione del punteggio con il metodo della collegialità, e non con la media aritmetica dei voti dei singoli componenti della Commissione.

L’art. 34, comma 6, del regolamento dei concorsi del Comune di Gricignano di Aversa prevede infatti testualmente: “Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto (per le prove fino a 10 punti, ndr.) e viene assegnato al concorrente, per ciascun titolo e ciascuna prova d’esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun commissario”.

Altro punto respinto dal collegio del Tar è quello sulla omessa o insufficiente motivazione. La ricorrente evidenziava infatti che non sarebbe stato presente nel corpo degli elaborati alcun elemento che consentiva di comprendere gli apprezzamenti o le censure della Commissione. Sul punto però i giudici si conformano all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il voto numerico attribuito alle prove o ai titoli di un concorso pubblico, in mancanza di una norma contraria, esprime e sintetizza il giudizio tecnico della commissione.

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