rotate-mobile
Cronaca Orta di Atella / Via Clanio

Il Comune chiude supermercato, colpo di scena in tribunale

La società ha presentato subito ricorso: ecco la sentenza

Il Comune ordina la chiusura del supermercato, ma il tribunale amministrativo ne ordina la riapertura. E’ questa la decisione adottata dalla Terza Sezione del Tar Campania (presidente Fabio Donadono) in merito al ricorso presentato dalla società Marte con sede a Lusciano, di cui è legale rappresentante Amalia Caliendo, che è proprietaria del supermercato in via Clanio ad Orta di Atella, che è stato oggetto di un provvedimento di chiusura da parte del responsabile del settore Urbaistica del Comune a febbraio scorso.

Secondo i giudici, la sanzone del Comune appare “viziata da sviamento, in quanto confliggente con il consolidato principio per il quale in presenza di procedimenti amministrativi finalizzati a regolarizzare un aspetto (nella specie il possibile conseguimento della S.c.i.a. di agibilità) non ne può essere contestata la carenza se non previa definizione del procedimento di regolarizzazione in atto, all’esito del perfezionamento del Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) postumo in atto, finalizzato ad ovviare all’intervenuto annullamento del titolo edilizio e regolarizzare l’intero insediamento urbanistico oggetto del permesso di costruire annullato, nel quale ricade anche il cespite ove l’attività della ricorrente è in esercizio”.

Ed aggiungono: “In punto di fatto risulta documentalmente comprovato che la società ricorrente - già esercente attività commerciale giovandosi delle S.c.i.a. prot. n. 1669 e n.1670, entrambe del 31.1.2012, e mai oggetto di qualsivoglia richiesta e contestazione da parte del Comune di Orta di Atella, aveva regolarmente formulato in data 22.10.2012, istanza con cui chiedeva per l’esercizio di Via Clanio n. 31, Orta di Atella “che venga applicata la delibera della Giunta Comunale n. 205 del 30.12.2011 e che venga concesso il lasso di tempo necessario di 24 mesi come previsto dalla stessa Delibera”, termine successivamente prorogato con Deliberazione n. 11/2014. Quanto sopra rilevato, nelle more dell’applicazione del nuovo PUC e della connessa possibilità di regolarizzazione urbanistica dei fabbricati dell’intero territorio comunale, avrebbe dovuto comportare la sospensione dell’adozione di misure sanzionatorie a causa della carenza del certificato di agibilità”.

E chiosano: “Risulta evidente che la contestata violazione della carenza di agibilità, concretizzandosi nella contestazione della sussistenza di un “presupposto” dell’attività originariamente segnalata e per oltre sei anni pacificamente lasciata proseguire, non giustifica l’irrogazione della sanzione della chiusura immediata dell’attività, ma, semmai, l’avvio di un diverso procedimento, ritualmente comunicato a parte ricorrente, finalizzato alla rimozione degli effetti (rectius dichiarazione di inefficacia) delle S.c.i.a. prot. n. 1669 e n. 1670, entrambe del 31.1.2012, ad oggi, mai annullate, revocate, né inibite. Sul punto non può, ancora una volta, non rimarcarsi la non rilevanza e conferenza del richiamo all’atto di intimazione prot. n. 15334 del 16.12.2014, che - come rilevato - non reca ordine di cessazione dell’intera attività come esercitata in virtù delle suddette S.c.i.a., limitandosi a richiamare in premessa la sola registrazione ex art. 6 Reg. C.E. 852/04. La mancata attivazione del procedimento di dichiarazione di decadenza dell’attività svolta conseguentemente alla presentazione delle citata S.c.i.a. del 31.1.12 e l’adozione dell’ordinanza di chiusura rende l’atto impugnato irrituale ed abnorme, producendo effetti sproporzionati rispetto alle contestazioni”. Per questo motivo i giudici, oltre ad annullare il provvedimento, hanno anche condannato il Comune (che non si è costituto in giudizio) al pagamento delle spese giudiziarie (1500 euro).

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Il Comune chiude supermercato, colpo di scena in tribunale

CasertaNews è in caricamento