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Cronaca Santa Maria Capua Vetere

Società edile trasforma casa in uffici e si finisce in tribunale

Il Comune chiede 170mila euro di oneri di urbanizzazione e la Cassazione conferma la richiesta dell'Ente

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto dalla società 'L’Esperanza Immobiliare' contro il Comune di Santa Maria Capua Vetere. L'Ente sammaritano aveva provveduto alla determinazione del contributo di costruzione dovuto dalla parte ricorrente e le ha ingiunto di pagare il complessivo importo di 168.495,17 euro corrispondente al contributo di costruzione dovuto per una serie di permessi di costruire. Nello specifico risulta che la società ricorrente, dopo avere acquisito la proprietà della “Lottizzazione Sandulli” ha chiesto e ottenuto dal Comune il permesso di costruire per la realizzazione di un immobile destinato a servizi per la collettività nell’ambito della Lottizzazione Sandulli e poi una serie di varianti successive. Il 12 dicembre 2011, la società ha depositato una Scia per il cambio della destinazione d’uso ad uffici di parte del piano terra del fabbricato. In tale occasione, il Comune ha accertato che il fabbricato è stato destinato ab origine ad un uso diverso da quello indicato nei titoli rilasciati e ha quindi avviato il procedimento per la corretta determinazione e corresponsione del contributo di costruzione dovuto, chiedendo quindi i quasi 170mila euro alla società. 

Per la società ricorrente invece "nulla è dovuto" o, comunque, "è dovuto un importo inferiore". Già il Tar aveva respinto il ricorso della 'L'Esperanza Immobiliare', ora arriva anche il procedimento del Consiglio di Stato. 

Nella sentenza c'è scritto che "l'amministrazione comunale ha accertato che, differenza di quanto pattuito con la convenzione stipulata in data 24 giugno 2003, il compendio non è stato destinato a “servizi di interesse collettivo” bensì ad una struttura di carattere direzionale-commerciale. Non trova infatti alcun riscontro l’affermazione della società appellante secondo cui i suddetti permessi di costruire avrebbero riguardato, ab origine, un intervento di tale genere". Ora quindi "si tratta di verificare se sia decorso il termine di prescrizione in relazione alla richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione per l’intervento effettivamente realizzato ovvero se sia stato leso l’affidamento invocato dalla società". Il giudice sottolinea che "va precisato, al riguardo, che l’appellante ha limitato le proprie doglianze all’importo degli oneri di urbanizzazione e ha quindi fatto acquiescenza alla richiesta della componente del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione".

Entrando nel dettaglio "il procedimento di rideterminazione del contributo di costruzione è stato avviato con la nota comunale del 26 aprile 2012" quindi "l’interruzione della prescrizione è pertanto intervenuta prima del decorso dei dieci anni dal rilascio del primo permesso di costruire, risalente al 2003, in conformità a quanto sancito dalla richiamata decisione dell’Adunanza plenaria". Per tutte una serie di motivazioni "l'appello deve essere respinto". La società dovrà pagare i soldi al Comune e sborsare anche le spese legali di 6mila euro.

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