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Sabato, 27 Aprile 2024
Cronaca Orta di Atella

Sequestrato per i soldi della droga, arriva la condanna definitiva

La Corte di Cassazione ha rigettato le richieste degli avvocati

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un 53enne di Orta di Atella, avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2022 dalla Corte di Appello di Napoli. Il ricorrente aveva proposto due motivi di ricorso per cassazione. Nella sentenza impugnata, la Corte di Assise di Appello di Napoli aveva confermato la condanna dell'uomo alla pena di 17 anni di reclusione per il reato di sequestro a scopo di estorsione della vittima, riconoscendo l’attenuante di cui all’articolo 311 del codice penale. I difensori avevano sollevato tre motivi di ricorso, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso, sostenendo che i motivi erano generici e di carattere meramente confutativo. Gli avvocati hanno proposto due ricorsi per cassazione. In particolare gli avvocati avevano sottolineato che “la Corte territoriale è incorsa in un travisamento del fatto con riferimento alla finalità perseguita dall’imputato, che era quella di ottenere, non il prezzo della liberazione della persona, bensì il pagamento di somme provento dell’attività di spaccio di droga svolta unitamente alla persona offesa.

Si aggiunge, inoltre, che altro elemento oggetto di travisamento attiene alla ritenuta liberazione della persona offesa quale effetto dell’intervento dei Carabinieri, in quanto, dalla stessa annotazione di servizio risulta che, all’arrivo dei Carabinieri, l’imputato si trovava in auto a parlare con la persona offesa. Per il giudice però il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi generici, versati in fatto e di carattere meramente confutativo. Nel primo motivo, relativo alla violazione di legge e al difetto di motivazione riguardo alla finalità del reato, la Corte ha ribadito che il delitto di sequestro di persona è un reato plurioffensivo che si configura quando vi è l’intento di ottenere un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, indipendentemente dalla provenienza di tale prezzo.

Il secondo motivo riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ma la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata ha attentamente valutato la credibilità delle dichiarazioni della vittima, basandosi su riscontri emersi dalle testimonianze e da prove materiali. Il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile in quanto ometteva di confrontarsi con la sentenza impugnata e la motivazione del rigetto delle attenuanti. La Corte di Cassazione ha quindi confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3000 euro da versare alla Cassa delle ammende. Con questa decisione, la Corte di Cassazione pone definitivamente fine alla vicenda processuale del 53enne, confermando la sua condanna per il grave reato di sequestro a scopo di estorsione.

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