rotate-mobile
Martedì, 30 Aprile 2024
Cronaca Casapesenna

Opere abusive su un terreno, sentenza definitiva dopo 22 anni

Il Consiglio di Stato mette la parola fine ad una querelle che si portava avanti dal 2001

Una sentenza attesa ben 22 anni. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso proposto da un cittadino di Casapesenna, che aveva presentato ricorso contro il Comune di Casapesenna. L’uomo, in qualità di proprietario del terreno di via Lorenzo, su cui risultano realizzate alcune opere edilizie in assenza di titolo, aveva impugnato dinanzi al Tar della Campania, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza del Responsabile dell’Area Tecnica - Settore Edilizia ed Urbanistica con cui il Comune di Casapesenna aveva ordinato lo sgombero e determinato l’acquisizione al patrimonio comunale del terreno in ragione della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione, addirittura del 2 maggio 2001.

Il proprietario del terreno aveva anche impugnato il verbale di inottemperanza all’ordinanza redatto dai vigili del fuoco del 4 febbraio 2019. Secondo parte appellante il Tar avrebbe errato nel non tenere in conto il notevole lasso di tempo (circa diciotto anni) intercorso tra la notifica ordinanza di demolizione ed il successivo verbale di inottemperanza e la conseguente lesione dell’affidamento ingenerato nel privato. Ma per il giudice del Consiglio di Stato “le doglianze non meritano positivo apprezzamento”. Perché “l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima, esegue un’opera abusiva e, poi, non adempie all’obbligo di demolirla”.

Quanto poi alla asserita violazione delle garanzie partecipative e, in particolare, alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, come correttamente osservato dal primo giudice, “secondo la giurisprudenza l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive costituisce un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale, subordinato unicamente all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta giorni) fissato per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che per l’adozione del provvedimento di immissione in possesso non è necessaria una comunicazione di avvio del relativo procedimento alla parte destinataria del provvedimento repressivo”.

Quanto, infine, al lamentato difetto di motivazione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dell’abuso realizzato, “è sufficiente osservare che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva si configura, come detto, quale atto dovuto, non connotato da discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza di ingiunzione di demolizione e del decorso del termine di legge, sicché non v’è necessità di motivazione ulteriore rispetto a quella che dia atto della sussistenza di detti presupposti”. Quindi il ricorso “è infondato e va respinto”. Il ricorrente dovrà pagare 4mila euro al Comune. 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Opere abusive su un terreno, sentenza definitiva dopo 22 anni

CasertaNews è in caricamento