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Sabato, 27 Aprile 2024
Cronaca Capua

Auto finisce in una buca ma il giudice assolve Comune: "Danno causato dalla negligenza dell'automobilista"

Per il giudice di Pace la colpa è della conducente che non ha prestato abbastanza attenzione in una strada piena di buche e quindi non ha diritto al risarcimento del danno

Oltre 5 anni, è questo il tempo occorso al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere per depositare una decisione per certi versi epocale. L’oggetto del contendere era un danno subito da una automobilista a causa delle innumerevoli buche presenti in una strada del comune di Capua.

La vettura di proprietà della sfortunata protagonista di questa vicenda, alle ore 21 del 13 gennaio del 2018, era finita in una buca di grosse dimensioni, non visibile né segnalata, posta al centro della propria corsia di marcia, in una strada poco illuminata, subendo un danno di alcune centinaia di euro. Era stata allertata la polizia municipale che però non era potuta intervenire per verificare l'accaduto. Così la donna ha provveduto a fotografare la buca, la gomma ed il cerchione della vettura danneggiata. L’indomani, quindi, si era recata presso il Comando della stessa polizia municipale chiedendo ed ottenendo un pur tardivo intervento che, comunque, attestasse la presenza dell’anomalia.

Poi si era rivolta al legale affinché curasse la richiesta stragiudiziale, come sempre totalmente ignorata, ed avviasse la causa. Questo giudizio, nel quale, evidentemente a ragione, il Comune di Capua era restato contumace, si era trascinato attraverso innumerevoli udienze, l’epidemia del Covid, la dichiarazione di un testimone, l’acquisizione di documenti, primo tra tutti la relazione della polizia municipale, fino ad arrivare all'agognata udienza nella quale il giudice aveva assegnato la causa a sentenza, per poi partorire, dopo qualche mese, la sentenza in cui si sosteneva “che dal compendio probatorio non sono emersi elementi utili a conferire fondatezza alla domanda”.

Afferma, infatti, nella motivazione, che la responsabilità del sinistro vada ascritta all’automobilista che non ha posto attenzione alle condizioni della strada e che le continue sconnessioni della stessa, delle quali era ben a conoscenza, consigliavano di procedere con prudenza e quindi, viaggiando con maggiore attenzione, avrebbe evitato il sinistro.

Pertanto la responsabilità del danno non era da imputarsi alla pubblica amministrazione che, tra i suoi doveri, ha anche quello di mantenere le strade in condizioni di essere percorse senza pericolo per i cittadini, ma del conducente dell’auto, a causa del suo grave comportamento colposo.

Gli automobilisti del circondario del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, d'ora in avanti, se dovessero trovarsi davanti una vettura che procede a passo d’uomo, pericolosamente  zigzagando tra una buca e l'altra, sappiano che il conducente non è sotto l’effetto di alcol o droghe, bensì sta solo mettendo in pratica quanto statuito nella decisione del Giudice di Pace, per evitare di subire un danno che non potrebbe, quindi, essere oggetto di risarcimento.

La sentenza richiama una decisione della Corte di Cassazione, nemmeno indicata, che avrebbe stabilito tale principio: per gli operatori del Diritto, l’utilizzo delle ‘massime’ che si ricavano dalle sentenze della Corte Suprema è un’arma a doppio taglio perché ognuno utilizza solo una frase o un concetto che cerca di ‘adattare’ alle proprie motivazioni: non è raro che nelle difese, ciascuna delle parti in causa, richiami la stessa decisione per far valere tesi, evidentemente, contrapposte. E comunque, il caso di specie era ben diverso da quello oggetto di causa.

Ma ciò che è peggio è che il giudice non abbia nemmeno valutato l'opportunità di dichiarare, in via estremamente subordinata, una concorsualità, anche attribuendo una corresponsabilità tra la condotta dell’automobilista e dell’Ente proprietario della strada.

Ed è già andata bene che il Comune fosse restato contumace, altrimenti avrebbe condannato il ‘colpevole’, in virtù dei criteri di ‘soccombenza’, anche al pagamento delle spese nei confronti dell’Ente.

E un’altra finale considerazione amara è che nello stesso Ufficio la gran parte dei giudici, sussistendo le condizioni probatorie, dia ragione all’automobilista: quindi, si può tranquillamente affermare che la protagonista di questa vicenda è stata sfortunata due volte: la prima per aver subito, senza colpa, il danno e la seconda per aver incontrato, sulla sua strada, già coperta di buche, questo giudice.

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