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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca Aversa

Rumori molesti dal negozio di abbigliamento, il vicino di casa fa causa al Comune

Aveva diffidato l’Ente ad effettuato una verifica dell’inquinamento acustico, ma il Tar gli ha dato torto

Si era rivolto al Comune di Aversa diffidandolo ad effettuare un accertamento sull’inquinamento acustico provocato dal negozio che si trova sotto il suo appartamento, ma non aveva mai ottenuto risposta. Per questo motivo L.O., residente in via Fratelli Cervi, ha presentato ricorso al Tar Campania contro l’Ente ma ha perso.

Il ricorrente, proprietario di un appartamento ubicato al primo piano,, esponeva che “da mesi, dal locale commerciale sito in Viale Kennedy, sottostante l’immobile di proprietà, si propagano fastidiosi, intollerabili e molesti rumori e vibrazioni”, immissioni dovute alla “riproduzione ad altissimo volume di musica, ben oltre la soglia della normale tollerabilità, da parte dei commessi nell’esercizio dell’attività commerciale che si occupa della vendita di capi di abbigliamento”. Il rumore, secondo il ricorrente, “si propagava per molte ore al giorno, durante gli orari di apertura dell’attività commerciale, ed era ancora più intenso durante i fine settimana o in periodi di vendita promozionale e impediva tanto di svolgere con tranquillità l’attività lavorativa negli orari di ufficio quanto di godere di serenità e riposo”. Per questo aveva segnalato "la situazione al Comune in data 13 novembre 2020, invitando l’ente a provvedere agli accertamenti del caso e alle verifiche necessarie, oltre che all’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi e/o sanzionatori, e tanto al fine di prevenire danni alla salute a causa dell’esposizione ad una situazione d’inquinamento acustico”. Il Comune, con nota del 20 novembre 2020, aveva comunicato l’avvio del procedimento, fissando in trenta giorni il termine di conclusione, invitando i dirigenti dell’area tecnica e della Polizia Municipale a effettuare le verifiche necessarie, “ma che nondimeno non aveva concluso il procedimento e da qui il ricorso inteso alla rimozione del silenzio serbato sull’istanza, sul presupposto della sussistenza di un interesse differenziato e dell’obbligo del Comune di esitare il procedimento di sua competenza in materia di rispetto della normativa sull’inquinamento acustico posta a tutela della salute umana”.

La Quinta Sezione del Tar Campania (presidente Maria Abbruzzese) ha però ritenuto di rigettare il ricorso, sottolineando che “risulta positivamente accertata l’assoluta insussistenza della situazione di inquinamento per effetto dell’apposizione di un limitatore del volume che ha pure determinato il venir meno di ogni interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito da parte dell’autorità giudiziaria, avendo lo stesso dichiarato che, a seguito dell’apposizione di detto limitatore, le immissioni moleste sono cessate. E’ dunque evidente che, ove mai il Comune procedesse, come richiesto, ad accertare l’eventuale sussistenza di inquinamento acustico ne dovrebbe verificare in fatto l’inesistenza per effetto degli apposti limitatori, con conseguente infondatezza della pretesa azionata. L’eventuale ordine impartito all’Amministrazione esiterebbe dunque in attività del tutto inutile, con spreco di risorse ed aggravio di attività procedimentale, e non può dunque essere oggetto di un provvedimento giurisdizionale risultando, già fin da ora, l’infondatezza della pretesa” conclude la sentenza.

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