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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Portico di Caserta

Il Tar ripesca consorzio escluso dall'appalto da 5 milioni per il Parco della Reggia

L'estromissione disposta per la mancanza di tutti i requisiti di una delle consorziate

Annullato il provvedimento di esclusione adottato dalla Reggia di Caserta. Il Tar ripesca il consorzio Leonardo Servizi e Lavori per l'appalto da oltre 5 milioni di euro relativo al piano triennale per la gestione e conservazione del Parco Reale.

Il Consorzio era stato escluso, con provvedimento del direttore della Reggia Tiziana Maffei, in quanto una delle società consorziate non avrebbe avuto tutti i requisiti necessari per la partecipazione all'avviso pubblico. "Un consorzio stabile non si può qualificare con il cosiddetto 'cumulo alla rinfusa', che permette alle imprese consorziate di eseguire i lavori sulla base dei requisiti maturati dal consorzio, ma deve provare i requisiti dei singoli consorziati", si legge nella motivazione alla base dell'esclusione che richiama una delibera dell'Anac del 2019. 

Il consorzio ricorrente, nel ricorso, ha evidenziato come la "lex specialis di gara consentiva il possesso parcellizzato dei requisiti da parte dei consorzi, in coerenza con la tipologia di appalto che richiede tanto il trattamento dei rifiuti prodotti dallo sfalcio che di quelli urbani per i quali è richiesta diversa qualificazione". Ne consegue, conclude la ricorrente, "che ben poteva il consorzio designare due imprese ciascuna delle quali qualificata nella specifica categoria di raccolta di rifiuti". 

Argomentazioni che sono state accolte dal Tar di Napoli che ha ribadito che la "possibilità di dimostrare i requisiti in forma parcellizzata è coerente con l’eterogeneità dei requisiti richiesti, di modo che, richiedere il possesso da parte di ogni singola impresa designata per l’esecuzione, avrebbe limitato in modo sproporzionato le possibilità di partecipazione". 

Inoltre, la previsione della suddivisione dei requisiti era prevista dallo stesso avviso per i Raggruppamenti Temporanei d'Impresa e non va in contraddizione con quanto previsto dal codice dei contratti che "non vieta in senso assoluto che l’offerta contempli una suddivisione verticale delle prestazioni purché ciascuna impresa sia debitamente qualificata per l’attività che andrà a svolgere, in tal modo garantendo l’adeguata tutela dell’interesse pubblico alla professionalità specifica degli operatori economici affidatari di appalti aventi ad oggetto beni culturali". Di qui l'accoglimento del ricorso. 

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