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Martedì, 30 Aprile 2024
Cronaca

Piano scuole, bocciati i 2 ricorsi presentati al Tar Campania

Per i giudici amministrativi gli istituti non potevano contestare il piano di dimensionamento scolastico

La Quarta Sezione del Tar Campania ha respinto, dichiarandoli inammissibili, i due ricorsi contro il piano di dimensionamento scolastico del Comune di Caserta, presentati dall’istituto comprensivo Vanvitelli e dall’Istituto ‘De Amicis-Da Vinci’. Il collegio presieduto da Pierina Biancofiore ha inteso accettare i dubbi sollevati dall’avvocato Pasquale Marotta, incaricato dal Comune di Caserta, relativamente alla legittimità degli istituti di presentare ericorso, per di più, con un avvocato del libero foro e non tramite l’Avvocatura dello Stato.

“Il Collegio intende dare continuità all’indirizzo, da ultimo, espresso dal Consiglio di Stato nel senso della insussistenza di una legittimazione autonoma degli istituti scolastici” si legge nelle motivazioni che hanno portato alla bocciatura dei ricorsi. “Giova osservare che il ricorso è proposto anche avverso gli atti ministeriali che hanno recepito le delibere della Giunta regionale relative al piano di dimensionamento scolastico e, difatti, il Ministero figura tra le amministrazioni a cui è stato notificato il ricorso. Non v’è dubbio che gli atti ministeriali si limitino a recepire gli indirizzi elaborati in sede regionale, ma è pur vero che il Ministero ha partecipato al relativo procedimento e non ha inteso muovere contestazioni né nella fase procedimentale né successivamente. La questione è, appunto, relativa alla possibilità, per un singolo istituto scolastico, di contestare gli atti regionali di pianificazione del dimensionamento scolastico e i relativi atti ministeriali di recepimento. In merito, occorre considerare che il rapporto tra Istituto scolastico e Ministero è senz’altro di carattere interorganico e non, invece, di carattere intersoggettivo; conseguentemente, va negata la legittimazione dell’istituto scolastico nei confronti di un atto ministeriale”.

In sostanza, per i giudici amministrativi di Napoli, “l’autonomia degli istituti resta confinata, per lo più, in un ambito didattico, mentre, negli altri ambiti, è pur sempre il Ministero dell’Istruzione il riferimento per l’esercizio e l’organizzazione della funzione amministrativa. Conseguentemente, l’Istituto scolastico ricorrente, sebbene autonomo sul piano didattico e dotato di personalità giuridica, resta una mera articolazione periferica dello Stato con limitata legittimazione esterna. Il piano di dimensionamento scolastico, quindi, avrebbe potuto essere contestato dal Ministero in sede procedimentale o, anche, in sede giudiziaria, ma non dal singolo istituto scolastico in contrasto con lo stesso Ministero che ha recepito gli atti regionali”.

Il ricorso è, peraltro, inammissibile anche rispetto al profilo della rappresentanza in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro in luogo dell’Avvocatura dello Stato. “Nessuna amministrazione dello Stato può richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'Avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri. L'incarico nei singoli casi dovrà essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro delle finanze”.

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